Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 18 e 19, della l. 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia - Romagna
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni prevedono una gestione accentrata delle risorse destinate al finanziamento di contratti di programma nei settori dell'agricoltura e della pesca.
Motivi del ricorso
Violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto le disposizioni intervengono nelle materie di competenza regionale dell'agricoltura e della pesca; non realizzano il finanziamento integrale delle funzioni ordinarie delle Regioni e anche volendo ritenere sussistente una competenza statale, non prevedono l'intesa con le Regioni interessate ai fini della applicazione dei contratti di programma.
Decisione della Corte
La disposizione impugnata riproduce l'art. 67, comma 1, della l. 448/2001, che attribuiva la competenza per la predisposizione dei contratti al Ministero per le attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa delibera del CIPE. Questa disposizione era già stata sottoposta al giudizio della Corte, che aveva rigettato i ricorsi regionali, ritenendo legittimo l'intervento finanziario dello Stato, in considerazione della dimensione nazionale e della funzione di stimolo del mercato interno (14/2004). Le disposizioni contestate ripropongono (a parte alcune differenze relative alla entità dei fondi, alla concentrazione delle competenze in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali e al mancato espresso riferimento alla possibilità di attivare i contratti sull'intero territorio nazionale) la medesima disciplina già esaminata con la sentenza 14/2004. L'elemento comune più significativo è dato dal fatto che la dimensione macroeconomica dell'intervento è assicurata dallo strumento usato (cfr. 272/2004), cioè dal ricorso ai contratti di programma, che hanno la funzione, con altri strumenti rientranti nella nozione di programmazione negoziata, di stimolare la crescita economica e di rafforzare la concorrenza sul piano nazionale. Si tratta quindi di strumenti rientranti nella tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione, di esclusiva pertinenza dello Stato. Nessuna lesione deriva alle Regioni dalle modalità di attuazione delle disposizioni legislative sul piano amministrativo (attribuzione delle competenze all'uno piuttosto che all'altro Ministero; trasferimento delle competenze finanziarie su un altro stato di previsione del bilancio statale; deliberazione CIPE di regionalizzare gli interventi, nel senso di reimpiegare sul territorio regionale i finanziamenti concessi e poi revocati e di prevedere la facoltà per le Regioni di esercitare le relative funzioni amministrative) (14/2004).
Dichiarazione:
Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale.