Giudizio per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2001, n. 1527 e alla determinazione del dirigente del Servizio utilizzazione delle acque pubbliche di Trento 21 giugno 2001
Contenuto delle disposizioni impugnate
La censurata deliberazione provinciale 1527/2001 reca gli indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e delle Regioni limitrofe; la determinazione dirigenziale si riferisce alla istanza di una società per azioni volta ad ottenere il nulla osta alla acquisizione, per subingresso all'ENEL spa, nella titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa ad alcuni impianti siti nella Provincia di Trento e di Belluno.
Motivi del ricorso
Non spetta in via esclusiva alla Provincia di Trento l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto, e delle funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, in difetto della necessaria previa intesa di cui all'art. 89, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
Decisione della Corte
Si applica il Titolo V previgente.
Ricostruisce il quadro normativo delle competenze in materia di derivazione di acqua a scopo idroelettrico.
Fino al d.lgs. 112/1998, la competenza apparteneva allo Stato, al quale pure spettavano i canoni di concessione quando le grandi derivazioni riguardavano il demanio idrico statale.
Il d.lgs. 112/1998 ha profondamente innovato la materia, stabilendo che le concessioni che interessano il territorio di più Regioni sono rilasciate d'intesa fra le stesse e che in mancanza, decorso il termine di sei mesi, lo Stato può esercitare il potere sostitutivo (art. 89, c. 2, d.lgs. 112/1998).
Esclude l'applicabilità dell'art. 14 delle norme di attuazione dello Statuto, secondo il quale, ai fini della applicazione delle disposizioni concernenti le grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo alla Provincia nel cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, anche se appartenenti a più concessionari. Questa disposizione si riferisce infatti ai rapporti tra le due Province della Regione Trentino Alto Adige, e non può essere applicata nei confronti della finitima Regione Veneto.
L'autonomia regionale è limitata al territorio regionale: sarebbe contrario all'impianto costituzionale e ai correlati principi di parità istituzionale e di leale collaborazione tra gli enti territoriali attribuire effetti extraterritoriali alle norme di attuazione dello Statuto regionale.
L'intesa prevista dall'art. 89, c. 2, d.lgs. 112/1998 risponde ad esigenze unitarie e al principio di leale collaborazione ed è applicabile ai rapporti non solo tra Regioni ordinarie ma anche tra Regioni ordinarie e Regioni speciali (353/2001).
L'intesa che doveva esserci e non c'è stata attiene ad ogni aspetto della funzione concessoria e comprende anche l'individuazione dei canoni.
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta alla Provincia di Trento, in difetto della intesa di cui all'art. 89, c. 2, del d.lgs. 112/1998, esercitare le funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessano, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto, e conseguentemente annulla entrambi i provvedimenti impugnati.