Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 8, della l.r. Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) sostituito dall'articolo 3, comma 12, della l.r. 4/2002 promosso con ordinanza 5 febbraio 2003 dal TAR Lombardia - sez Brescia.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata vieta la installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro d proprietà di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura ecc. e strutture similari, e relative pertinenze.
Motivi del ricorso
Il divieto contrasta con la riserva allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma secondo, lett. s), Cost.; con i principi della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.; con i principi fondamentali posti dalla l. 36/2001.
Inoltre il divieto determina la mancata copertura di sistemi di telecomuncazione su aree significative del territorio con la conseguenza di rendere impossibile l'utilizzo del cellulare su ampie aree e con conseguente violazione di diritti costituzionalmente garantiti quali: la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.); la libertà di comunicazione (art. 15 Cost.); la libertà di svolgimento dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.); l'esercizio del diritto del lavoro in qualunque parte del territorio nazionale e la libertà di circolazione di informazioni tra le Regioni (art. 120 Cost.).
Decisione della Corte
Dopo l'ordinanza di remissione, la Corte, con sentenza 331/2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, della l.r. 4/2002. Restituisce pertanto gli atti al giudice a quo perché valuti la persistente rilevanza della questione.
Dichiarazione:
Ordina la restituzione degli atti al giudice procedente.