Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 28, comma 2, della l.r. Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4, comma 2, della l.r. Toscana 32/2002 demanda ad un regolamento regionale la disciplina degli standard strutturali e qualitativi degli asili nido. L'art. 28, comma 2, della stessa legge regionale enuncia il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla lett. m) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione e, nel disciplinare la funzione di impulso e di regolazione del sistema allargato dell'offerta integrata fra istruzione, educazione e formazione, attribuisce alla Regione, tra l'altro, la definizione degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e certificazione degli esiti e dei risultati della funzione.
Motivi del ricorso
La disciplina degli standard degli asili nido spetta alla competenza esclusiva dello Stato in quanto attiene alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e comunque alle norme generali sull'istruzione (art. 117, comma secondo, lett. m) e n), Cost.). Lesione anche del terzo comma dell'art. 117, in quanto il legislatore regionale non dovrebbe intervenire in un momento in cui sono ancora in fase di elaborazione le norme generali sull'istruzione.
Decisione della Corte
La disciplina degli asili nido ricade nella materia dell'istruzione e, per alcuni profili, nella materia della tutela del lavoro, quindi in materie attribuite alla potestà concorrente delle Regioni. Non si può negare la competenza regionale almeno per la individuazione dei criteri per la gestione e l'organizzazione degli asili, pur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale. La norma censurata non determina inoltre alcun livello di prestazione riconducibile agli standard della lett. m), ma si limita ad incidere sull'aspetto organizzativo e gestorio degli asili nido, rientrante nella potestà legislativa regionale. La seconda disposizione censurata deve essere interpretata alla luce di quanto essa stessa afferma circa il rispetto della competenza statale sul livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La disciplina è inoltre contenuto essenzialmente organizzativo ed è quindi di sicura competenza regionale. Quanto alla censura per cui il legislatore regionale non dovrebbe operare sin quando il legislatore statale non abbia definito i principi generali in materia, osserva che, nella fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, la legislazione regionale concorrente deve comunque svolgersi nel rispetto dei principi risultanti dalla legislazione statale vigente (sentenze 353/2003 e 282/2002).
Dichiarazione:
Dichiara infondate le censure sollevate.