Giudizio per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Veneto in relazione all'Allegato E del d.p.c.m. 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 5 giugno 1997, n. 143) nella parte in cui individua i beni dello Stato siti nel Veneto, non trasferiti alla Regione.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Dispone il trasferimento in proprietà alle Regioni dal 1° gennaio 2002 di tutti i beni immobili statali strumentali ed oggetto delle funzioni conferite alle Regioni in materia di agricoltura e foreste ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e stabilisce che i beni dell'Allegato E rimangono in proprietà dello Stato. L'allegato precisa i beni che non devono essere trasferiti alla Regione.
Motivi del ricorso
I beni esclusi dal trasferimento non sono necessari per l'esercizio delle funzioni mantenute allo Stato: attengono strutturalmente alla materia dell'agricoltura e delle foreste, sono quindi necessari per esercitare le funzioni e i compiti spettanti alla Regione. Ravvisa violazione degli articoli 117, primo comma, 118, primo comma e 119 della Costituzione per il tramite di varie disposizioni legislative interposte, tra cui gli articoli 66-78 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, e dell'art. 1 del citato d.lgs. 143/1997.
Decisione della Corte
Il giudizio viene effettuato in base al Titolo V previgente. La controversia non ha valore costituzionale, ma si risolve in una mera vindicatio rei: la giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato che esula dalla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni la vindicatio rerum da parte di uno di detti enti nei confronti dell'altro. Il ricorso non deduce una lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, ma si limita a chiedere l'accertamento del proprio titolo giuridico al trasferimento dei beni in esame. Per affermare il rango costituzionale della controversia, sarebbe stato necessario che la Regione avesse indicato e dimostrato, in relazione a ciascun bene o almeno per categoria di beni, le ragioni della asserita necessaria strumentalità e di come la loro mancanza non consenta l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Regione nella materia agricoltura e foreste. Il ricorso della Regione non assume il necessario tono costituzionale che caratterizza i conflitti di attribuzione tra enti, risolvendosi in controversia di competenza dei giudici comuni.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto.