Sentenza n.111 - deposito 18 2005


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 4, della l.r. Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) promossi con tre distinte ordinanze dal TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, tra il dicembre 2003 e il gennaio 2004.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata stabilisce che, “a norma del d.lgs. 502/1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale”.


Motivi del ricorso


Contrasto con il principio di equiordinazione tra i due tipi di strutture che costituisce il cardine fondamentale della legislazione statale in materia: la disposizione non segue il criterio della remunerazione delle prestazioni sanitarie che assume a riferimento esclusivo la quantità e qualità delle prestazioni erogate. Non tiene inoltre conto, irragionevolmente, dell'andamento della domanda negli anni successivi al 1998.


Decisione della Corte


La disposizione impugnata si riferisce sia alle strutture pubbliche sia a quelle private: da nessun elemento si trae che il sistema di remunerazione è diverso nelle strutture pubbliche rispetto a quelle private accreditate. Essa si limita a stabilire che, qualora le strutture, pubbliche o private, abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato fissato in misura corrispondente ai volumi dell'anno 1998, e quindi il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, i volumi in eccesso siano remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale. La discriminazione rilevata tra le due strutture, pubbliche e private, deriva da altre norme che però non hanno formato oggetto del giudizio. Dichiara inammissibile il primo aspetto della questione di legittimità. Per quanto riguarda il secondo aspetto, rileva che l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata e tuttora si scontra con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è annualmente possibile destinare al settore sanitario, nel quadro di una generale programmazione degli interventi di carattere assistenziale e sociale. E' quindi necessario individuare strumenti che, pur nel rispetto di esigenze minime, di carattere primario e fondamentale, del settore sanitario coinvolgenti il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione, operino come limite alla pienezza della tutela sanitaria. Il riferimento all'anno 1998, con particolare riguardo ai volumi quantitativi delle prestazioni sanitarie erogate e alla complessiva spesa sostenuta, trova la sua motivazione nella considerazione che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in tale anno la capacità produttiva delle strutture private si è potuta esplicare senza limiti.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la seconda questione di legittimità.