Sentenza n.108 - deposito 18 2005


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, della l.r Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme sulla disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) come sostituito dall'articolo 5 della l.r. Umbria 26/2003, e dell'art. 18-ter, comma 1, della stessa l.r. 2/2000, introdotto dall'art. 21 della l.r. 26/2003.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 5 della l.r. 26/2003 disciplina le aree di cava e dispone che è vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei parchi nazionali o regionali, con la sola eccezione degli interventi di ampliamento o completamento delle cave in servizio, o di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, e in ogni caso solo nelle ipotesi previste dal Programma regionale delle attività estrattive, sul quale la Giunta esprime parere vincolante. L'art. 21 della l.r. 26/2003 introduce l'art. 18-ter il cui primo comma dispone che i materiali provenienti da scavi di opere civili assimilabili ai materiali di cava e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse sono ceduti a titolo gratuito al Comune competente per territorio qualora eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali. Il secondo comma prevede che il comune utilizzi i materiali per finalità di tutela ambientale o dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale.


Motivi del ricorso


In relazione alla prima censura, si ravvisa violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ambiente, e le norme interposte contenute nella legge 394/1991 (Legge quadro delle aree protette) che vieta l'apertura di cave e l'asportazione di minerali all'interno dei parchi e prevede che eventuali deroghe possono essere previste solo con regolamento adottato dall'ente Parco (art. 11, comma 3, lett. b), della l. 394/1991) e indica, quale principio fondamentale per la disciplina delle aree naturali protette regionali, l'adozione di regolamenti delle aree protette (art. 22, comma 1, lett. d), l. 394/1991). In relazione alla seconda, si ravvisa violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione (principi di uguaglianza, libertà di iniziativa privata e diritto di proprietà) in quanto si concretizza un'espropriazione senza indennizzo per una finalità puramente lucrativa (risparmio di spesa senza indennizzo per una finalità puramente lucrativa) e dell'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione sotto il profilo della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.


Decisione della Corte


La tutela dell'ambiente non costituisce una materia rigorosamente circoscritta e delimitata, ma è connessa con altri interessi e competenze regionali concorrenti nell'ambito dei quali è legittima l'adozione di una disciplina regionale più rigorosa rispetto a quella fissata dal legislatore statale (222/2003). La materia della tutela dell'ambiente non può pertanto considerarsi rigorosamente riservata alla competenza del legislatore statale: configurandosi come valore costituzionalmente protetto, investe anche altre competenze che possono essere anche regionali spettando allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (sentenze 307/2003; 407/2002; 259/2004; 312 e 303 del 203). La l. 394/1991 vieta all'interno dei parchi nazionali l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche e l'asportazione di minerali. Le modifiche introdotte dalla legge regionale censurata derogano in pejus agli standard di tutela uniformi sul territorio nazionale. Non sono in linea generale inammissibili deroghe al divieto di cave nel parco, ma le deroghe possono essere eventualmente adottate con regolamento del Parco, che deve essere approvato dal Ministero dell'ambiente d'intesa con le Regioni interessate (art. 11, comma 6, della l. 394/1991). Dichiara l'illegittimità della norma per la parte riguardante i parchi nazionali. I parchi regionali invece costituiscono tipica espressione dell'autonomia regionale; sono istituiti con legge regionale che può anche determinare i principi del regolamento del parco. Per quanto concerne le attività di cava, la loro disciplina è quella regionale, non ritiene quindi fondata la censura. Dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla seconda censura, in quanto l'art. 18-ter censurato è poi stato sostituito con altra disposizione che non prevede più la cessione a titolo gratuito al comune dei materiali di cava eccedenti una determinata quantità.


Dichiarazione:


Dichiara illegittimo l'art. 5, commi 2, 3 e 5 della l.r. Umbria 2/2000 come sostituito dall'art. 5 della l.r. 26/2003 nella parte in cui disciplina l'attività di cava all'interno dei parchi nazionali; dichiara l'infondatezza o la cessazione della materia del contendere riguardo alle altre censure.