Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 215, 216 e 217 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia – Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4 della l. 350/2003 stabilisce che: - al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per ciascun anno 2004, 2005 e 2006 (comma 215); - il fondo è destinato alla assegnazione di contributi per l'abbattimento di oneri concessori a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto (comma 216); - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi (comma 217).
Motivi del ricorso
L'intervento finanziario non è configurabile quale misura a tutela della concorrenza: le misure previste non rispondono all'esigenza di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo del Paese (sentenza 14/2004). L'esiguità degli stanziamenti e la limitazione della destinazione dei contributi a favore di particolari imprese che presentano caratteri molto specifici comprovano che l'intervento non costituisce “specifica misura di rilevante entità accessibile a tutti gli operatori e di impatto complessivo atte ad incidere sull'equilibrio economico generale” (secondo i criteri enunciati nella sentenza 14/2004), ma privilegio per pochi operatori economici. Comportano quindi una alterazione, non una tutela, della concorrenza. Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, che pone la tutela della concorrenza come limite non solo della competenza legislativa regionale, ma anche della competenza legislativa statale: anche il legislatore statale è vincolato a trattare la concorrenza come un valore o un fine da promuovere, astenendosi da politiche che indebitamente la escludono o la limitano.
Decisione della Corte
La peculiarità dei requisiti richiesti e l'esiguità delle somme globalmente stanziate escludono che le disposizioni impugnate possano essere qualificate come volte a favorire la concorrenza intesa in senso dinamico, e anche che siano riconducibili alla facoltà riconosciuta allo Stato di destinare risorse al fine di promuovere lo sviluppo economico. Neanche è possibile sostenere che il finanziamento delle imprese indicate rientri in alcuna delle materie di cui al secondo comma dell'art. 117 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità delle disposizioni impugnate.