Sentenza n.77 - deposito 18 2005


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 209, 210 e 211 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia - Romagna.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4 della l. 350/2003 prevede: - lo stanziamento di contributi da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione per gli anni 2004, 2005 e 2006 per due tipi di interventi: alle imprese armatoriali aventi determinati requisiti che effettuino investimenti per rinnovare e ammodernare la flotta; e per i contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati in un determinato arco temporale, concernenti unità navali con specifiche caratteristiche (comma 209); - modifica l'ambito temporale dei contributi erogabili per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta (comma 210); - dispone che con regolamento ministeriale vengano emanate disposizioni attuative per determinare condizioni e criteri per la concessione dei contributi (comma 211).


Motivi del ricorso


Le disposizioni operano in materia di competenza regionale concorrente quali il sostegno per l'innovazione dei settori produttivi, o la tutela del lavoro in relazione alla tutela degli interessi occupazionali del settore, o in subordine anche la materia di competenza esclusiva statale tutela dell'ambiente, che comprende anche ambiti di competenza regionale. La previsione, in materia di competenza regionale, di interventi finanziari a favore di privati, gestiti e regolati a livello ministeriale, contrasta con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.. Ravvisa lesione del principio di leale collaborazione in quanto le norme non prevedono intese o altri strumenti di concertazione.


Decisione della Corte


L'art. 119 della Costituzione, dopo la riforma costituzionale del 2001, pone al legislatore statale precisi limiti in tema di finanziamenti in materie di competenza legislativa regionale, residuale o concorrente (sentenza 51/2005). La legge statale non può, in queste materie, prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, che possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza. Inoltre, la ripartizione delle materie fra Stato e Regioni disposta dall'art. 117 della Costituzione non consente che in una materia di competenza legislativa regionale siano previsti interventi statali, anche se destinati a soggetti privati. L'intervento statale non rientra nella materia della tutela dell'ambiente, del tutto estranea alle finalità dei finanziamenti in questione, e neanche in quella della tutela della concorrenza, entrambe di competenza esclusiva statale. L'intervento infatti non è accessibile a tutti gli operatori, non incide sull'equilibrio economico generale e non ha rilevanza macroeconomica, (sentenza 14/2004): mira solo ad incentivare taluni investimenti effettuati dalle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 209, 210 e 211 della l. 350/2003.