Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia – Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata ha abrogato i commi 6, 9, 11 e 24 dell'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti sull'andamento dei conti pubblici, convertito in l. 326/2003. Il comma 6 dell'art. 32 del d.l. destinava 10 milioni di euro per l'anno 2004 e 20 milioni per ciascuno dei successivi anni 2005 e 2006 alla partecipazione ad interventi e politiche di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo; il comma 9 prevedeva risorse finanziarie da destinare all'attivazione di un programma nazionale di interventi di riqualificazione delle aree; i commi 11 e 24 prevedevano risorse per interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica e per la valorizzazione e il miglioramento delle aree demaniali.
Motivi del ricorso
Le abrogazioni disposte fanno venir meno risorse destinate alle Regioni. Si ravvisa lesione dell'art. 117 Cost., poiché la disposizione contrasta con l'obiettivo che la Costituzione assegna al legislatore statale in ordine alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e anche dell'art. 119, in quanto le Regioni sono private delle risorse necessarie per un corretto recupero delle opere abusive condonate. Lesione anche dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza: non consentire l'utilizzazione di parte dei fondi provenienti dal condono per attuare interventi di riqualificazione rende irragionevole il meccanismo del condono rispetto alla finalità d riqualificazione del territorio.
Decisione della Corte
La disciplina del condono edilizio è ascrivibile alla materia di competenza concorrente governo del territorio. A parte i profili penalistici, solo alcuni limitati contenuti di principio di quella disciplina potevano ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali. La sentenza 196, in particolare, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 25 (nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati) e del comma 26 (nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare possibilità, condizioni e modalità per l'ammissione a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1). Soprattutto, la sentenza 196 ha riconosciuto alle Regioni il potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario, definendo le opere abusive non suscettibili di sanatoria, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili e le volumetrie massime sanabili. Il sopravvenuto mutamento del quadro normativo ha inciso sulla disposizione impugnata, facendo venir meno l'attualità dell'interesse al ricorso da parte delle Regione. La Regione può infatti ora determinare: tipologie ed entità degli abusi condonabili, incrementare la misura dell'oblazione fino al 10% (art. 32, comma 33) e la misura degli oneri concessori fino al 100% (art. 32, comma 34), per fronteggiare i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare per realizzare le opere di urbanizzazione e in generale per gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dagli abusi edilizi. Questa possibilità consente alla Regione di valutare le conseguenze del condono sulle finanze regionali e locali e determinare l'ampiezza della sanatoria anche in ragione delle risorse necessarie per eventuali interventi di riqualificazione. Con la l.r. 23/2004, la Regione Emilia - Romagna ha individuato gli interventi edilizi suscettibili di sanatoria e ha incrementato nella misura massima consentita sia l'entità dell'oblazione da corrispondere per definire gli illeciti edilizi sia l'ammontare del contributo di concessione. La Corte ritiene pertanto che la Regione non abbia interesse a coltivare il ricorso.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibile la questione per difetto dell'interesse a ricorrere.