Sentenza n.70 - deposito 11 2005


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 125, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Marche.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata modifica l'art. 32, comma 27, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in l. 326/2003 e prevede l'esclusione dalla sanatoria edilizia, introdotta dall'art. 32 del d.l. 269/2003, non solo delle opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, ma anche di quelle realizzate sul demanio lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico.


Motivi del ricorso


La disposizione contiene norme di dettaglio, lede quindi la competenza regionale di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione se si ritiene la disciplina riferibile alla materia edilizia, e la competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117, qualora si riconducesse la disciplina edilizia alla materia concorrente governo del territorio.


Decisione della Corte


Nelle more del giudizio, la Corte ha emesso la sentenza 196/2004 sull'art. 32 del d.l. 269/2003 con la quale ha chiarito che la disciplina del condono è riconducibile alla materia governo del territorio, che solo al legislatore statale compete incidere sulla sanzionabilità penale e quindi la discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena o di non procedibilità. La stessa sentenza ha precisato che solo alla legge statale spetta individuare la portata massima del condono edilizio straordinario, definendo le opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia quanto al limite temporale di realizzazione delle opere condonabili, sia quanto alle volumetrie massime sanabili e ha di conseguenza dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 25 e 26 dell'art. 32 del d.l. 269/2003. L'esclusione delle costruzioni sul demanio lacuale, fluviale e sui terreni ad uso civico rientra appunto nell'ambito statale. La stessa sentenza 196/2004 non ha invece toccato il comma 27 dell'art. 32 del d.l. 269/2003, che prevede le tipologie di opere non suscettibili di sanatoria, in quanto alla Regioni non può essere riconosciuto alcun potere di rimuovere i limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale. La disposizione censurata è conforme alla stessa ratio del comma 27, limitandosi ad ampliare l'esclusione della sanatoria a determinate opere. Non vi sono ragioni per mutare quanto affermato nella sentenza 196/2003.


Dichiarazione:


Dichiara infondata la questione.