Sentenza n.64 - deposito 29 2005


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 23, quinto comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promosso dalla Regione Veneto.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione prevede che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (comprendente, tra gli altri enti, anche le Regioni) sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti.


Motivi del ricorso


Violazione degli artt. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legislazione concorrente la materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, e 97, secondo il quale i pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.


Decisione della Corte


La disposizione esprime un principio fondamentale in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica”, volto a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno. Non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali a loro volta condizionati da vincoli comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti locali. E' legittima la trasmissione, al ministero dell'economia, delle informazioni degli enti locali relative ad incassi e pagamenti (sentenza 36/2004). A maggior ragione deve ritenersi legittimo il controllo svolto da un soggetto terzo, quale è la Corte dei conti, nell'esercizio di un'attività già riconosciuta legittima con molteplici decisioni (sentenze 470/1997; 335 e 29 del 1995).


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione.