Giudizi di legittimità costituzionale di tre normative regionali impugnate dal Governo: legge Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8; articoli 1, commi 1 e 2, della l.r. Basilicata 21 novembre 2003, n. 31; l.r. Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 in tema di denuclearizzazione, e inoltre del d.l. 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi convertito in legge 24 dicembre 2003, n. 368, impugnato dalla Regione Basilicata.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Si ritiene preferibile esaminare separatamente le diverse fattispecie decise dalla Corte, considerando prima le tre leggi regionali (nei tre aspetti: contenuto, motivi del ricorso e decisione della Corte) e poi il d.l. statale.
Contenuto della legge regionale Sardegna
La l.r. Sardegna 8/2003 dichiara che il territorio regionale della Sardegna è denuclearizzato e precluso al transito e alla presenza, anche temporanea, di materiali nucleari. Esclude dal divieto alcuni materiali necessari a scopi sanitari, di produzione industriale e della ricerca scientifica (art. 1); prevede la nomina di una Commissione d'inchiesta con compiti di verifica della eventuale presenza di materiali radioattivi e dello stato di avanzamento di studi in vista della localizzazione di depositi dei materiali stessi nel territorio regionale (art. 2); prevede misure urgenti di vigilanza e controllo curate dalle strutture regionali preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria (art. 3).
Motivi del ricorso
Il contenuto della legge regionale non è riconducibile alla competenza regionale in materia di governo del territorio, urbanistica e protezione civile, ma alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, comma secondo, lett. s), Cost.); per gli aspetti inerenti alla tutela della salute, non si è attenuta ai principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale; viola il primo comma dell'art. 117 in quanto contrasta con la disciplina comunitaria contenuta nel d.lgs. 230/1995 e con l'art. 117, comma secondo, lett. e), in quanto, precludendo la circolazione dei rifiuti radioattivi sul territorio regionale, interferisce nel mercato dei materiali nucleari, anch'essi soggetti alla disciplina della concorrenza. L'intervento legislativo non è basato su nessuna delle competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione.
Decisione della Corte
La disciplina della Regione Sardegna è riconducibile non alla materia del governo del territorio, né dell'urbanistica né della protezione civile, ma anzitutto alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale. Non può la Regione adottare, per i profili rientranti nella materia concorrente della salute, interventi preclusivi suscettibili di pregiudicare altri interessi di rilievo costituzionale, come nel caso di impossibilità o difficoltà di provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi. Non possono le Regioni, né ordinarie né speciali, adottare misure che ostacolino in qualsiasi modo la circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (art. 120 Cost.). Le esenzioni previste dalla legge regionale della Sardegna non riguardano il caso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, che è invece quello che fa sorgere le maggiori difficoltà. Dichiara la illegittimità dell'art. 1 della l.r. Sardegna 8/2003 e degli altri articoli, al primo strettamente connessi.
Legge regionale Basilicata
La l.r. Basilicata 31/2003 aggiunge alla l.r. 59/1995 un comma con il quale stabilisce che il territorio della Regione è denuclearizzato e precluso al transito e alla presenza, anche temporanea, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. La preclusione non si applica ai materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica. Il comma 2 prevede che la Regione adotti le misure di prevenzione necessarie ai fini indicati dal comma 1. I motivi del ricorso e la decisione della Corte sono essenzialmente identici a quelli già esposti per la legge della Regione Sardegna. Dichiara la illegittimità degli articoli 1 e 2 della l.r. Basilicata 31/2003.
Legge regionale Calabria
L'art. 1 della l.r. Calabria 26/2003 dichiara il territorio regionale denuclearizzato e precluso al transito e alla presenza, anche temporanea, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. Gli articoli successivi sono al primo strettamente collegati, trattano di denuclearizzazione e presuppongono la possibilità che la Regione possa adottare una "definitiva posizione" autonoma riguardo all'utilizzo e al deposito, sul territorio regionale, di sostanze nucleari e di loro residui I motivi del ricorso e la decisione della Corte sono essenzialmente identici a quelli già esposti per la legge della Regione Sardegna. Dichiara l'illegittimità dell'art. 1della l.r. 26/2003 e degli altri, al primo strettamente connessi.
D.l. 14 novembre 2003, n. 314 convertito in legge 24 dicembre 2003, n. 368 Contenuto del d.l. censurato.
Il d.l. 314/2003 non individua il sito per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, ma prevede che la sistemazione in sicurezza degli stessi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, compresi quelli derivanti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e fabbricazione combustibile, sia effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa militare di proprietà dello Stato. Il sito nel quale realizzare detto Deposito deve essere individuato entro un anno dal Commissario straordinario, previa intesa con la Conferenza unificata; la realizzazione del Deposito è affidata alla società gestione impianti nucleari SOGIN spa; la validazione del sito è effettuata dal Consiglio dei ministri; un Commissario straordinario provvede agli adempimenti necessari per la realizzazione del Deposito.
Motivi del ricorso
La Regione Basilicata lamenta la violazione delle competenze legislative regionali in tema di tutela della salute, protezione civile e governo del territorio e la violazione dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, in quanto, anche se allo Stato spetta la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, le funzioni amministrative dovrebbero essere svolte dagli enti territoriali ogni volta che ne sono coinvolti il territorio o la popolazione.
Decisione della Corte
La competenza statale in tema di tutela dell'ambiente legittima un intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti. Questa competenza non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire perseguendo finalità di tutela ambientale, nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e governo del territorio. Quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato in vista di interessi di tutela ambientale concernono l'uso del territorio, l'intreccio con la relativa competenza regionale concorrente e con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori impongono l'adozione di modalità di attuazione degli interventi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni nel cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi. Nel caso particolare, la normativa statale prevede che la validazione del sito sia effettuata dal Consiglio dei ministri, previa apposita istruttoria, che non prevede il coinvolgimento della Regione nel cui territorio l'opera andrà ad essere ubicata.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità degli artt. 1, comma 4-bis, e 2, comma 1, lett. f) del d.l. 314/2003 nella parte in cui non prevedono idonee forme di partecipazione al procedimento da parte della Regione nel cui territorio l'opera è destinata ad essere realizzata.