Sentenza n.177 - deposito 22 2004

Scuole paritarie della Provincia di Palermo - potere ispettivo - non spetta al Ministero


Giudizio per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Sicilia in relazione alla nota del Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 gennaio 2003, n. 136.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La nota 136/2003 incaricava un ispettore del Dipartimento di effettuare un'ispezione presso le scuole paritarie della Provincia di Palermo.


Motivi del ricorso


Non spetta al Ministero il potere di ispezione nei confronti degli istituti scolastici paritari presenti nella Regione, in relazione sia agli articoli 14, 17 e 20 dello Statuto della Regione Sicilia e delle relative norme di attuazione in materia di pubblica istruzione di cui al d.p.r. 14 maggio 1985, n. 246. In particolare, l'art. 3 del d.p.r. 246/1985 conferisce alla Regione Sicilia le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella Regione attività nelle materie trasferite. Ogni funzione amministrativa, e in particolare la funzione ispettiva relativa alle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia, è di esclusiva competenza regionale, come anche i poteri ispettivi previsti dall'art. 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione). Ricorda che con una precedente nota del 27 settembre 2000, n. 7698 lo stesso Ministero aveva escluso che le proprie circolari sulle scuole paritarie si applicassero nelle regioni a statuto speciale, in considerazione dell'autonomia statutaria. Ravvisa lesione degli articoli 117 della Costituzione, che riserva allo Stato la legislazione esclusiva in tema di norme generali sull'istruzione lasciando alla Regione la competenza normativa operativa e di dettaglio, e dell'art. 118, che consente di imputare una funzione amministrativa allo Stato solo qualora ciò sia necessario per assicurarne l'esercizio unitario.


Decisione della Corte


Gli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Sicilia assegnano alla Regione competenza legislativa primaria in materia di istruzione elementare e competenza legislativa concorrente in materia di istruzione media e universitaria. Le norme di attuazione attribuiscono allo Stato la disciplina della natura giuridica e del riconoscimento legale degli istituti scolastici non statali e attribuiscono valore legale in tutto il territorio nazionale ai titoli di studio conseguiti negli istituti scolastici non statali “parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti dalla Regione in conformità dell'ordinamento statale”. Spetta quindi allo Stato la disciplina del riconoscimento legale degli istituti scolastici non statali, e alla Regione l'emanazione dell'atto di riconoscimento legale, di parificazione o pareggiamento. Questo assetto normativo è stato confermato dalla legislazione successiva e, da ultimo, dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 sulla parità scolastica. La impugnata nota 13 gennaio 2003, n. 136 conferisce un incarico ispettivo in senso proprio, al fine di verificare la sussistenza ed il permanere dei presupposti per il riconoscimento della parità scolastica, funzione di competenza della Regione Sicilia in forza degli articoli 14, 17 e 20 dello Statuto regionale, e 1 e 3 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione.


Dichiarazione:


Dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica il potere ispettivo nei confronti degli istituti scolastici paritari presenti nella Regione siciliana e annulla la nota 13 gennaio 2001, n. 136.