Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 47 e 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promosso dalla Regione Emilia – Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 47 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determini criteri e modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di un milione di euro per il finanziamento di interventi in materia di formazione professionale (comma 1) e che siano destinati 100 milioni di euro per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato (iniziative di formazione esterne all'azienda, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro) (comma 2). L'art. 48 disciplina i fondi interprofessionali destinati dalle parti sociali alla formazione continua.
Motivi del ricorso
Riguardo all'art. 47, viene denunciata la lesione della potestà finanziaria, legislativa e amministrativa regionale, perché lo Stato non può, conferendo poteri sostanzialmente regolamentari ad un ministro, trattenere a sé la disciplina e la gestione di un finanziamento che ricade in materia di competenza regionale. Violazione del principio di leale collaborazione in quanto non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Riguardo all'art. 48, la materia della formazione professionale non può avere un livello nazionale di organizzazione e di gestione: è illegittima la previsione che i fondi siano costituiti a livello nazionale.
Decisione della Corte
La materia della formazione professionale appartiene alla competenza residuale regionale. Dopo la riforma dell'art. 119 della Costituzione, e in attesa della piena attuazione della autonomia finanziaria delle Regioni (sentenze 320 e 37 del 2004) lo Stato incontra precisi limiti in tema di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie (sentenza 423/2004). Non può, in particolare, erogare nuovi finanziamenti a destinazione vincolata in materie spettanti alla competenza legislativa residuale regionale (sentenze 16/2004 e 370/2003), e non possono, questi finanziamenti, essere erogati a soggetti privati. Dichiara l'illegittimità del comma 1 dell'art. 47. Riguardo al comma 2, occorre considerare che la disciplina dell'apprendistato interessa materie e competenze diverse: ordinamento civile (esclusiva statale); formazione professionale (esclusiva regionale), tutela del lavoro e istruzione (concorrenti statale e regionale) (50/2005, punto 14 del Considerato in diritto). La competenza esclusiva regionale non può escludere la competenza statale nel disciplinare l'apprendistato per i profili inerenti a materie di sua competenza. L'intervento legislativo statale deve prevedere strumenti adeguati che soddisfino l'esigenza di coinvolgimento regionale. Nel caso specifico, il coinvolgimento si è realizzato, in quanto la ripartizione dei fondi è avvenuta previo parere favorevole; l'interesse regionale è stato adeguatamente tutelato. Ritiene infondata la censura. Quanto all'art. 48, osserva che i fondi interprofessionali per la formazione continua operano in materia di formazione professionale, che appartiene alla competenza residuale regionale. Essi però hanno carattere nazionale e sono istituiti da soggetti privati attivi sul piano nazionale e nella forma di soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'art. 36 c.c., o come soggetto dotato di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 1 e 9 del dpr 361/2000. Dal punto di vista funzionale, essi gestiscono i contributi dovuti dai datori di lavoro ad essi aderenti, ai sensi della legislazione in materia di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. La disciplina dei fondi incide quindi sulle materie dell'ordinamento civile e della previdenza sociale, entrambe devolute alla competenza esclusiva statale. Il riconoscimento della competenza residuale regionale in materia di formazione professionale non può sottrarre allo Stato la competenza a riconoscere a soggetti privati la facoltà di istituire fondi operanti sull'intero territorio nazionale, di specificare la loro natura giuridica, di affidare ad autorità amministrative statali poteri di vigilanza. L'intervento legislativo statale deve rispettare la sfera di competenza legislativa regionale. Dichiara illegittima la norma nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, e dell'art. 48, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione tra Stato e Regioni. Infondata la questione relativa all'art. 47, comma 2, della l. 289/2002.