Sentenza n.37 - deposito 27 2005

Organizzazione scolastica


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promosso dalla Regione Emilia – Romagna.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione detta misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica: - stabilisce che le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti sono ricondotte a 18 ore settimanali e detta le modalità di attuazione (comma 1); - prevede che con decreto ministeriale sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6% della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003 (comma 2); - definisce il contenuto delle ordinarie funzioni dei collaboratori scolastici (comma 3); - prevede che dall'anno scolastico 2002-2003 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici è restituito ai compiti d'istituto (comma 4); - detta misure riguardo al personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e per il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto (comma 5); - stabilisce che il personale dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non viene disposto fuori ruolo (comma 6); - detta misure per l'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap (comma 7); - specifica la destinazione delle economie di spesa derivanti dalla applicazione del comma 5 (comma 8); - prevede che le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, igiene ambientale e vigilanza dei locali scolatici e delle pertinenze (comma 9).


Motivi del ricorso


La disposizione non si limita a dettare principi fondamentali. Il comma 1 non lascia spazio alla potestà concorrente della Regione nel determinare il livello del servizio scolastico, né alla stessa autonomia delle istituzioni scolastiche. Il comma 2, sulla riduzione del personale, non costituisce un principio della legislazione scolastica, ma una misura astratta, sganciata da necessità accertate.


Decisione della Corte


Le disposizioni contenute nell'art. 35 sono alquanto eterogenee (dallo status del personale scolastico all'organizzazione scolastica al profilo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche). Non sono adeguatamente specificate nel ricorso le censure relative ai commi da 3 a 9 dell'art. 35, che dichiara quindi inammissibili. Il comma 1 riconduce l'orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti per tutte le scuole del territorio nazionale. Costituisce principio valido per tutte le istituzioni scolastiche. Non determina lesione delle attribuzioni regionali e neanche dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, autonomia che comunque non può tradursi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige solo che a quelle istituzioni siano lasciati adeguati spazi che né il legislatore statale né quello possono pregiudicare. La misura prevista non spiega effetti sulla determinazione del livello scolastico. Quanto al comma 2, precisa che tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (c.d. ATA) è ora alle dirette dipendenze dello Stato. Il comma 2 costituisce disposizione di contenimento della spesa pubblica attraverso la contrazione graduale degli organici del personale alle dipendenze dello Stato, deve quindi essere ascritto alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, di competenza esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lett. g), Cost.).


Dichiarazione:


Dichiara alcune censure inammissibili e alcune infondate.