Sentenza n.36 - deposito 27 2005


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 4, lettere c) e d), commi 19 e 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dell'articolo 3, comma 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promosso dalla Regione Emilia - Romagna.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 52 della l. 289/2002: - prevede un adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, al quale le Regioni possono accedere ad una serie di condizioni, tra cui: lo svolgimento, senza maggiori oneri a carico dello Stato, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana (comma 4, lett. c); la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ospedaliere e delle aziende ospedaliere autonome (comma 4, lett. d); - limita alla misura massima del 50% di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 la possibilità per le imprese farmaceutiche di organizzare o contribuire a realizzare congressi, convegni o riunioni mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero (comma 19); - assegna contributi al Centro nazionale di adroterapia oncologica (comma 21). L'art. 3, comma 32, della l. 350/2003 sostanzialmente reitera alcune misure di razionalizzazione già stabilite dall'art. 52, comma 4, della l. 289/2002.


Motivi del ricorso


L'art. 52, comma 4, della l. 289/2002 crea un meccanismo di finanziamento futuro e costringe le Regioni ad operare in condizioni di insufficienza strutturale. Contrasta con l'art. 119 della Costituzione, secondo il quale le risorse finanziarie regionali devono consentire ad esse di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite. La prescritta diminuzione delle liste di attesa attiene a misure organizzative e lede la competenza legislativa regionale. L'adozione di provvedimenti di decadenza nei confronti dei direttori generali che non hanno raggiunto l'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere lede l'autonomia legislativa e finanziaria regionale e contrasta con gli artt. 4, 51 e 97 della Costituzione. Il comma 19 viola l'autonomia organizzativa del servizio sanitario e la stessa autonomia ed iniziativa economica privata; il comma 21 non prevede alcuna forma di codecisione da parte delle Regioni, è quindi lesivo della competenza regionale in materia di competenza sanitaria.


Decisione della Corte


Ripercorre il quadro normativo e delle relazioni Stato-Regioni finalizzato al contenimento della spesa sanitaria, dall'Accordo Governo-Regioni-Province autonome dell' 8 agosto 2001, al d.l. 347/2001, con il quale lo Stato si era impegnato a integrare il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente ad una serie di adempimenti da parte delle Regioni, al d.l. 347/2001, convertito nella l. 405/2001 e all'art. 40 della l. 448/2001, secondo il quale il mancato rispetto di quegli adempimenti avrebbe comportato per la Regione inadempiente il ripristino del livello di finanziamento precedente. Da tale quadro, emerge il carattere incentivante del finanziamento statale ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria e del connesso miglioramento del livello di assistenza. Gli adempimenti chiesti alle Regioni costituiscono condizione necessaria per l'accesso all'adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale, secondo il consolidato schema, perdurando il regime transitorio di applicazione dell'art. 119 Cost. (36/2004), di regolazione finanziaria tra Stato e Regioni nel settore sanitario. Lo Stato ha il potere-dovere di assicurare il controllo finanziario del settore pubblico allargato, anche in ossequio ai trattati comunitari. Dichiara non fondata la questione relaziona all'intero comma 4 dell'art. 52. La misura dettata dall'art. 52, comma 4, lett. c), di subordinare l'accesso delle Regioni al finanziamento alla condizione che siano eliminate o significativamente contenute le liste di attesa non costituisce misura impositiva di obblighi a carico della autonomia regionale, ma indicazione di un principio in termini di risultato, che lascia alla discrezionalità delle Regioni la scelta delle misure organizzative più appropriate per realizzare gli scopi indicati. Neanche la previsione, contenuta nell'art. 52, comma 4, lett. d), di adottare provvedimenti di decadenza automatica nei confronti dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico, ha carattere impositivo, ma sollecitatorio: lascia al legislatore regionale uno spazio entro il quale determinare i presupposti sostanziali e le forme procedimentali per infliggere la sanzione ai direttori generali. La limitazione imposta alle farmacie dall'art. 52, comma 19, di organizzare convegni, congressi o riunioni non costituisce limitazione dell'iniziativa economica, ma risponde ad un principio di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale, dato il concreto rischio che gli oneri organizzativi delle imprese farmaceutiche possano trasferirsi sui prezzi dei medicinali. La censura relativa alla localizzazione del Centro nazionale di adroterapia è inammissibile per successiva rinuncia da parte della stessa ricorrente; quella relativa all'art. 3, comma 32, della l. 350/2003 reitera e ribadisce alcune misure di razionalizzazione già stabilite dall'art. 52, comma 4, della l. 289/2002, rinvia quindi alla decisione adottata su quest'ultima.


Dichiarazione:


Dichiara le censure sollevate parte inammissibili, parte infondate.