Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 28 della legge 27 novembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promossi dalla Regione Valle d'Aosta ed Emilia – Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 28 censurato stabilisce che: - il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 1 del d.lgs 165/2001 (comprensivo anche delle Regioni) sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (comma 1); - per garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni prescritte a livello comunitario, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle pubbliche amministrazioni (comma 3); - le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non devono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione prescritta (comma 4); - lo stesso Ministero stabilisce con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni. Gli enti locali devono inviare i bilanci alla Corte dei conti (commi 5 e 6).
Motivi del ricorso
La disposizione detta norme di dettaglio in materia di competenza residuale, o quanto meno concorrente, regionale; rinviando a decreti ministeriali la definizione di ambiti diversi da quelli di legislazione esclusiva statale, contravviene all'art. 117, comma sesto, della Costituzione. Lesione del principio di leale collaborazione in quanto è previsto un mero parere, anziché una intesa, con la Conferenza unificata, per la definizione delle modalità di rilevazione dei dati economici.
Decisione della Corte
Occorre distinguere i commi da 1 a 4 e quelli da 5 a 6. I primi assicurano al Ministero gli strumenti conoscitivi necessari per seguire le complessive dinamiche della finanza pubblica, in modo da facilitare la verifica del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Esprimono quindi la competenza legislativa concorrente in tema di “coordinamento della finanza pubblica”, che legittima l'imposizione di vincoli agli enti locali quando ciò sia necessario per ragioni di coordinamento connesso ad obiettivi nazionali, a loro volta condizionati dagli obblighi comunitari (sentenza 36/2004). Il coordinamento finanziario può richiedere, per sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo necessari per assicurare che venga effettivamente realizzata la finalità del coordinamento (sentenza 376/2003). I commi 5 e 6 si basano su un diverso titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e cioè il coordinamento statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, primo comma, lett. r), Cost.). E' quindi infondata anche la censura relativa alla violazione del riparto costituzionale della potestà regolamentare regionale. Il parere previsto da parte della Conferenza unificata risulta congruo per assicurare il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, ancor più considerando la natura eminentemente tecnica della disciplina di coordinamento statale.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione.