Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41; 44, comma 1, lett. c), della l.r. Emilia - Romagna 30 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Motivi del ricorso
L'art. 7, comma 5, stabilisce che, ai fini della qualificazione delle risorse umane, sono concessi assegni di studio da destinare al personale della formazione professionale e al personale della scuola che si avvale del periodo di aspettativa di cui all'art. 26, comma 14, della l. 448/1998 (in base al quale l'aspettativa può essere concessa a docenti e dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova, nella misura massima di un anno scolastico ogni dieci anni), alle condizioni e secondo le modalità definite con atto della Giunta. L'incentivo previsto dalla legge regionale altera la regola generale fissata dalla legge statale e viola un principio fondamentale, creando disuguaglianza fra situazioni identiche.
L'art. 9, comma 3, riguarda l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro, definito come una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale quale strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza e alla formazione. Costituisce principio di carattere generale e rientra nelle norme generali sull'istruzione. Si ravvisa lesione della competenza esclusiva statale in materia di norme generali sull'istruzione (art. 117, comma secondo, lett. n), Cost.).
L'art. 17 definisce le finalità della scuola dell'infanzia. Le finalità dei percorsi del sistema dell'istruzione rientra fra le norme generali sull'istruzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, lett. n), Cost.).
L'art. 26, comma 2, introduce nel sistema formativo norme in materia di integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale. Lesione del diritto al riconoscimento dei crediti e al passaggio tra i sistemi per tutti gli studenti che provengono da percorsi non integrati, contrastante con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
L'art. 41 definisce l'educazione degli adulti e delle relative attività. La definizione è illegittima in quanto l'educazione degli adulti, finalizzata al rilascio di titoli di studio, rientra nelle norme generali dell'istruzione (art. 117, comma secondo, lett. n), Cost.).
L'art. 44, comma 1, lett. c), stabilisce che il Consiglio regionale approva i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, compresi i parametri delle istituzioni scolastiche. La disciplina è volta ad assicurare livelli unitari di fruizione del diritto allo studio e ad individuare elementi comuni al sistema scolastico nazionale, è quindi riconducibile alle competenza generale statale in materia di istruzione (art. 117, comma secondo, lett. n), Cost.).
Decisione della Corte
Il beneficio degli assegni di studio previsto dall'art. 7, comma 5, della l.r. 12/2003 non costituisce retribuzione e il periodo di aspettativa non viene computato nel servizio di istituto. Il personale interessato può fruirne senza allegare alcuna motivazione ed è escluso che per quel periodo possa essere corrisposta retribuzione; saranno gli stessi beneficiari, qualora lo ritengano opportuno, a provvedere alla copertura degli oneri previdenziali. Fine della disposizione è quello di sostenere le attività di qualificazione nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale istruzione e dei relativi titoli abilitativi L'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 9, comma 3, della l.r. 12/2003 è già prevista dalla normativa statale. La disposizione regionale non contrasta con essa, ma si limita a ripeterne sinteticamente il contenuto. Neanche ravvisa contrasto degli artt. 17 e 41 sulla finalità della scuola dell'infanzia e sulla educazione degli adulti, che non pongono in discussione la competenza statale nel definire gli istituti generali e fondamentali dell'istruzione, assunti a base della legislazione regionale. Quanto all'art. 26, comma 2, della l.r 12/2003 in materia di integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, osserva che la disciplina dell'integrazione è dettata dalla l. 53/2003, all'art. 2, lettere c), g) h) ed i). L'art. 7 della l. 53/2003 definisce gli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi e per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici. L'art. 26, comma 2, non inibisce né rende più difficile il passaggio tra i sistemi di istruzione e formazione professionale agli studenti che provengono da percorsi non integrati, ma individua, come base preferibile per il riconoscimento e per le possibilità di passaggio, l'integrazione dei sistemi, senza eliminare altre forme legali di riconoscimento e di crediti. L'art. 44, comma 1, sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche deve ascriversi all'esercizio della competenza legislativa concorrente regionale in materia di istruzione, specificamente riguardante la programmazione scolastica. E' una competenza che spettava alle Regioni già prima della riforma del Titolo V e che di sicuro non si vuole ad esse sottrarre (sentenza 13/2004).
Dichiarazione:
Dichiara infondate tutte le censure.