Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 4, 9 e 10 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto alo studio e all'istruzione) promosso dalla Regione Lombardia.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 4 dell'art. 1 della l. 62/2000 prevede che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso di una serie di requisiti specificamente indicati, si impegnano ad attuare quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della medesima legge.
Il comma 9 stabilisce che lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante assegnazione di borse di studio di pari importo, o eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle somme tra Regioni e Province autonome, per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie, e le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
Il comma 10 stabilisce che i beneficiari dei contributi possono fruire della borsa di studio anche mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Regioni e Province autonome definiscono le modalità di trasmissione, ai Ministri delle finanze e del tesoro, dei dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale.
Motivi del ricorso
I criteri indicati nel comma 4 sono irragionevolmente ristretti e vincolanti per il riconoscimento della parità scolastica: le scuole non statali tenute a rispettare quei requisiti ripeterebbero pedissequamente la struttura delle scuole pubbliche.
Il settore in cui interviene la legislazione statale - sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione - è di sicura competenza regionale (art. 117 Cost. e art. 17 dpr 616/1977). Le disposizioni censurate non prevedono alcun coinvolgimento delle Regioni nella fase della ripartizione dei finanziamenti, né in quella della individuazione dei beneficiari, né nella determinazione delle modalità per la fruizione dei benefici e per l'indicazione del loro utilizzo.
Decisione della Corte
Si applica il Titolo V previgente.
Nel previgente riparto delle competenza, la materia dell'assistenza scolastica era di competenza regionale. La l. 62/2000 non ha tra le sue finalità quella di intervenire sul sistema di riparto di attribuzioni fra Stato e Regioni, ma solo di delineare il sistema nazionale dell'istruzione: costituisce esercizio della potestà legislativa statale in tema di istruzione. L'inserimento nel sistema nazionale istruzione esige che le scuole che desiderano esservi inserite posseggano determinati requisiti; non è necessario concertare con le Regioni i requisiti per il riconoscimento della parità, né ha un fondamento costituzionale l'obbligo di adottare procedure legislative ispirate alla leale collaborazione Stato-Regioni.
Quanto alla lamentata violazione del principio di leale collaborazione perché la disposizione non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia preceduto dalla consultazione della Conferenza Stato-Regioni, osserva che la mancata previsione nella norma non esclude che operino in via generale le disposizioni che prevedono i casi nei quali la Conferenza deve essere consultata (art. 2, comma 1, lett. f), d.lgs. 281/1997; art. 137 d.lgs. 1127/1998).
Nel caso concreto, la Conferenza unificata è stata consultata: anche se la disposizione particolare non prevede la consultazione, operano le disposizioni generali che quella consultazione impongono.
Le disposizioni contenute nei commi 9 e 10 non sono di dettaglio, ma costituiscono principi fondamentali, volti a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni delle scuole non statali.
Dichiarazione:
Dichiara infondate le censure sollevate.