Sentenza n.31 - deposito 26 2005


Giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, e dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dell'articolo 27, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) promossi dalla Regione Emilia – Romagna.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 26 della l. 289/2002 prevede: - l'istituzione del Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003; le modalità di funzionamento del Fondo, i progetti da finanziare ed eventualmente la sua ripartizione tra le amministrazioni interessate sono definiti con decreto interministeriale di natura non regolamentare (comma 1); - l'attribuzione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie di poteri di direttiva, controllo, coordinamento, valutazione e approvazione di piani e progetti (comma 2); - qualora i progetti riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti vengono adottati sentita la Conferenza unificata (comma 3). L'art. 56 istituisce un Fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica. Alla sua ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto stabilisce procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo delle risorse. L'art. 27, comma 8, della l. 3/2003 prevede l'emanazione di regolamenti governativi al fine di perseguire determinati obiettivi nel quadro del processo di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione, quali p. es. diffondere i servizi erogati in via telematica, diffondere l'uso della carta nazionale dei servizi, implementare il ricorso da parte della pubblica amministrazione a procedure telematiche e inserire la telematica nelle attività di formazione dei dipendenti.


Motivi del ricorso


La disciplina, nella parte in cui si applica anche alle Regioni, agli enti pararegionali e agli enti locali, incide sulla organizzazione amministrativa regionale e degli enti locali, materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni. La gestione di un fondo settoriale in questa materia è lesiva dell'autonomia finanziaria delle Regioni, in base ai principi dell'art. 119 della Costituzione, in quanto queste dovrebbero potere gestire autonomamente le risorse nelle materie di propria competenza. Vengono conferiti al Ministro, con norme di dettaglio, poteri sostanzialmente normativi ed amministrativi. Anche l'art. 56 attribuisce con norme di dettaglio poteri sostanzialmente normativi e amministrativi al Presidente del Consiglio dei ministri, violando l'art. 117, terzo e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 della Costituzione. Ravvisa violazione della sfera di competenza regionale e del principio di leale collaborazione. L'art. 27, comma 8, della l. 3/2003 viola il sesto comma dell'art. 117 Cost, in quanto prevede un regolamento statale in materie di competenza regionale quali l' organizzazione interna delle Regioni e la formazione professionale.


Decisione della Corte


Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 della l. 289/2002 sono applicabili anche alle Regioni e agli enti locali, possono quindi incidere sulla organizzazione amministrativa regionale e degli enti locali, ma ciò non determina violazione delle competenze regionali, in quanto costituiscono anche espressione della potestà legislativa esclusiva statale in tema di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, ex art. 117, comma secondo, lett. r), della Costituzione. L'attribuzione della materia a livello centrale si basa sulla necessità di assicurare una comunanza di linguaggi, procedure e standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione (sentenza 17/2004). I progetti da finanziare possono essere solo quelli aventi una connotazione riconducibile a finalità di coordinamento tecnico, aspetto che comprende i profili della qualità dei servizi e della razionalizzazione della spesa in materia informatica, se ritenuti necessari per garantire la omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati (sentenza 17/2004). Ritiene fondata la questione riferita al comma 3 dell'art. 26, in quanto la previsione del mero parere della Conferenza unificata non costituisce misura adeguata a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione (sarebbe stato a tal fine opportuno prevedere il conseguimento di un'intesa). Riguardo all'art. 56 della l. 289/2002, osserva che la ricerca scientifica e tecnologica, compresa tra le materie di competenza concorrente, costituisce non solo una materia, ma un valore costituzionalmente protetto, rilevante a prescindere da ambiti di competenza rigorosamente delimitati. Nei casi in cui sussista la potestà concorrente, il legislatore statale può, oltre a fissare i principi fondamentali, anche attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale per esigenze di carattere unitario, e insieme regolarne l'esercizio, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini (6/2004; 303/2003). La disposizione va interpretata nel senso che è finalizzata a finanziare esclusivamente i progetti di ricerca in relazione ai quali è configurabile un autonomo titolo di legittimazione del legislatore statale. Non ritiene fondata la censura. Il riferimento alla “pubblica amministrazione” contenuto nel comma 8 dell'art. 27 della l. 3/2003 va inteso con esclusivo riferimento all'amministrazione statale, con esclusione degli enti regionali. La formazione professionale informatica prevista dalle lettere g) e h) del comma 8 per i dipendenti pubblici non vale a ricondurre le disposizioni nell'ambito della formazione professionale di competenza esclusiva regionale: poiché fine della formazione è l'innovazione tecnologica nell'ambito della organizzazione amministrativa dello Stato, la relativa potestà legislativa rientra nella competenza esclusiva statale.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della l. 289/2002; non fondate tutte le altre questioni.