Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promosso dalle Regioni Emilia - Romagna e Veneto.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione prevede che: – il Ministro dell'economia e delle finanze disciplini il pagamento e la riscossione dei crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile alle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 165/2001 (comma 1); – gli stessi decreti stabiliscono gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate e le norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva (comma 2); – sono esclusi i corrispettivi per i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento (comma 3); – gli importi sono arrotondati all'unità; in sede di prima applicazione, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro (comma 4).
Motivi del ricorso
Prevedendo l'emanazione di regolamenti ministeriali e fissandone il contenuto in modo alquanto dettagliato, la disposizione viola l'art. 117, comma sesto, della Costituzione in quanto ammette l'esercizio della potestà regolamentare in una materia (armonizzazione di bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario) di legislazione concorrente, nella quale lo Stato può dettare solo norme di principio, invece in questo caso le disposizioni censurate contengono norme di dettaglio.
Decisione della Corte
La materia dei crediti di modesto ammontare rientra nella “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica”, di tipo concorrente, nella quale lo Stato deve limitarsi a dettare i principi fondamentali, rimanendo alle Regioni la disciplina di dettaglio. La disciplina dettata dalla disposizione si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 1 del d.lgs. 165/2001, quindi anche alle Regioni. Sotto il profilo della fonte, la legge statale non può demandare alla fonte regolamentare, in una materia di competenza concorrente, l'organizzazione e la disciplina di funzioni amministrative, neanche predeterminando i principi che orientano l'esercizio della potestà regolamentare. Quanto al contenuto, la disciplina introdotta deve essere intesa non solo come complesso di direttive per la redazione della normativa secondaria, che riguarderà solo l'organizzazione statale, ma come nucleo di principi fondamentali cui deve ispirarsi la legislazione concorrente regionale. Il rapporto tra le fonti non è di gerarchia, ma di separazione delle competenze.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della l. 289/2002 nella parte in cui prevede che, con uno o più decreti, il Ministro dell'economia adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione dei crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle Regioni.