Sentenza n.26 - deposito 24 2005


Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della l.r. Toscana 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 – Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) che introducono gli articoli 22bis e 22ter alla precedente l.r. 32/2002.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 22ter introdotto dall'art. 2 della l.r. 42/2003 disciplina, rinviando ad un regolamento previsto dall'art. 22bis, il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni per le qualifiche e i profili per i quali è richiesta la sola scuola dell'obbligo, e fa riferimento alle pubbliche amministrazioni indicate dal comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 165/2001.


Motivi del ricorso


Il comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 165/2001 si riferisce anche alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale. Si ravvisa lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Anche a volere considerare la materia come rientrante tra quelle di competenza concorrente, le disposizioni non sono di solo dettaglio, ma recano principi fondamentali.


Decisione della Corte


Richiama le disposizioni che riservano alla pubblica amministrazione il reclutamento del proprio personale disciplinando il relativo avviamento a selezione. La disciplina dei servizi per l'impiego e in particolare del collocamento (l. 30/2003 e d.lgs. 276/2003) va tenuta ben distinta dalla formazione dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni. L'art. 22ter non costituisce semplice adeguamento della normativa esistente alle più recenti previsioni (elenchi anagrafici, sostitutivi delle liste di collocamento, efficacia di autorizzazione dell'atto di avviamento), ma incide direttamente sui modi del reclutamento e, attraverso il regolamento, sui contenuti e sugli effetti del reclutamento stesso, comprendendovi anche le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici di carattere nazionale. Costituisce novazione della fonte, in quanto la disposizione regionale non si discosta dall'art. 35 del d.lgs. 165/2001. Poiché invade ambiti di competenza esclusiva statale è illegittima.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. Toscana 42/2003 nella parte in cui include tra i destinatari della normativa regionale le amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali esistenti sul territorio regionale.