Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo dell'art. 5 della legge Regione Marche 15 ottobre 2002, n. 19 (Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 8 della l.r. 26/1999 dispone che le province, sulla base di quanto stabilito dal piano di inquadramento territoriale in relazione alla rete viaria di importanza nazionale, interregionale, regionale e degli accessi, stabiliscono con i propri piani di coordinamento territoriali gli insediamenti della grande distribuzione a livello sovracomunale, ovvero i criteri e le procedure per la loro individuazione esclusivamente in relazione alla localizzazione degli insediamenti negli ambiti comunali. L'art. 5 inserisce, dopo l'art. 8, l'art. 8bis, rubricato “Sospensione del rilascio delle autorizzazione per le grandi strutture di vendita”, in base al quale il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture di vendita è sospeso fino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale che stabilisce, d'intesa con i comuni, la programmazione riguardante la grande distribuzione con relativa individuazione delle zone idonee.
Motivi del ricorso
L'art. 5 penalizza le grandi strutture di vendita, condizionandone l'apertura all'adozione di un atto amministrativo definito futuro ed incerto e subordinando l'iniziativa economica alla efficienza e alla tempestività di più autorità amministrative facenti capo a diversi soggetti e discriminando le grandi distribuzioni rispetto alle iniziative minori. Vengono violate diverse disposizioni costituzionali: l'art. 117, secondo comma, lett. e), che riserva alla legislazione esclusiva statale la tutela della concorrenza; l'art. 117, primo comma, che pone come limite alla potestà legislativa regionale i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che garantisce, tra gli altri, il diritto di stabilimento; l'art. 41, che tutela la libertà di iniziativa economica privata, e l'art. 3, che sancisce il principio di uguaglianza.
Decisione della Corte
Riprende il quadro normativo regionale in cui si colloca la disposizione impugnata, e quindi le leggi regionali 26/1999 e 19/2002. Ratio della disposizione introdotta dall'art. 5bis della l.r. 26/1999 è di evitare una dislocazione sul territorio di grandi centri di distribuzione commerciale in assenza di una previa programmazione urbanistica, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico ad un ordinato e razionale assetto del territorio. L'art. 12 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) precisa nel dettaglio i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciale. Il termine entro il quale concludere la pianificazione territoriale è previsto dall'art. 74 della l.r. 34/1992, che indica in due anni dalla entrata in vigore della legge medesima il termine complessivo di durata del relativo procedimento. La disposizione censurata, prevedendo l'armonizzazione tra la programmazione urbanistica e il settore del commercio, prevede l'obbligo di inserire nei piani territoriali di coordinamento provinciale un nuovo contenuto, che si aggiunge a quello previsto dall'art. 12 della l.r. 34/1992, consistente nella individuazione di zone idonee per l'insediamento delle grandi strutture di vendita. La Provincia, se non vi ha ancora provveduto, dovrà procedere, ai fini della localizzazione di zone idonee per l'insediamento delle grandi strutture di vendita, all'adeguamento del contenuto dei piani già adottati. Il termine cui fare riferimento dovrebbe essere quello biennale previsto dall'art. 74 della l.r. 34/1992. Se anche si volesse seguire una diversa interpretazione, dovrebbe ritenersi applicabile il termine di trenta giorni indicato per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'art. 2, commi 2 e 3, della l. 241/1990. La eventuale inosservanza del termine per la definizione dei procedimenti di pianificazione territoriale, pur non comportando la decadenza dal potere, consentirebbe sempre ai soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso il silenzio rifiuto formatosi. La presenza di termini finali certi e l'esistenza di strumenti di tutela attivabili in caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione porta a ritenere infondata la censura relativa alla violazione della libertà di iniziativa economica privata. Ritiene ragionevole che le grandi strutture di vendita abbiano una disciplina differente rispetto alle altre “iniziative minori” e non ravvisa violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibili per difetto di motivazione le censure relative alla riserva di legislazione esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza e di violazione del diritto di stabilimento. Dichiara le censure sollevate parte inammissibili e parte non fondate.