Sentenza n.1 - deposito 11 2005


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, terzo comma, del dpr 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) aggiunto dall'articolo 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza 29 aprile 2003 dal Tribunale di Trento.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione esclude dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni in itinere quando l'interruzione determini l'insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella inerente allo svolgimento delle mansioni lavorative (così da determinare il venir meno della occasione di lavoro prevista dall'art. 2, primo comma, del dpr 1124/1965), e in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro.


Motivi del ricorso


Contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per il trattamento differenziato ingiustificato tra lavoratori infortunati in queste circostanze e lavoratori rimasti vittima di infortuni accaduti in occasione del lavoro; con l'art. 38, per la mancata previsione, per i lavoratori infortunati in presenza di un'occasione di lavoro, di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, e dell'art. 76, in quanto il legislatore delegato non avrebbe rispettato il principio e criterio direttivo fissato dall'art. 55. comma 1, lett. u), della legge di delega 17 maggio 1999, n. 144, secondo cui la disposizione sulla tutela dell'infortunio in itinere avrebbe dovuto recepire i principi giurisprudenziali consolidati in materia. La giurisprudenza esclude l'indennizzabilità dell'infortunio solo quando l'interruzione del percorso casa-lavoro e viceversa ha caratteri tali da determinare una situazione di rischio diversa da quella inerente al normale svolgimento delle mansioni lavorative, mentre la disposizione censurata esclude la tutela assicurativa per gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.


Decisione della Corte


La disposizione esclude la tutela assicurativa per le interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non necessitate. Prima ancora di verificare questo aspetto, occorre che la soluzione di continuità nel tragitto compiuto dal lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa abbia connotazione e consistenza di una vera e propria interruzione come definita dalla giurisprudenza consolidata, e non di una breve sosta. Accoglie una interpretazione restrittiva della ipotesi della “interruzione”, anche in considerazione della tendenziale generale regola della indennizzabilità dell'infortunio in occasione del lavoro.


Dichiarazione:


Dichiara la manifesta infondatezza della questione.