Sentenza n.432 - deposito 29 2004

Tassa automobilistica regionale


Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 3, 5; comma 2, lettere g) ed f), della l.r. Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) e degli articoli 3, comma 1, lettera d), e 6 della l.r. Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali).


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni censurate prevedono l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato, utilizzati a fini istituzionali.


Motivi del ricorso


Difformità da quanto stabilito dall'art. 17, lettera f), del dpr 5 febbraio 1953, n. 39. Ingiustificata disparità di trattamento con i cittadini di altre Regioni che pure si trovano in posizioni analoghe. Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tributi erariali, tra i quali rientrano le tasse automobilistiche, in specie con riferimento alla disciplina dei rimborsi e alla disciplina delle esenzioni.


Decisione della Corte


L'art. 2, comma 2, della l. 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) ha stabilito che nelle Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera a decorrere dalla entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni. Con questa previsione, il legislatore statale ha fatto salve, fino al 1° gennaio 2007, le disposizioni legislative regionali in tema di tassa automobilistica non conformi con la normativa statale, stabilendo che esse vadano comunque applicate.


Dichiarazione:


Dichiara cessata la materia del contendere.