Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promosso dalla Regione Veneto.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata ha previsto, per l'anno 2002, alcune proroghe di agevolazioni fiscali relative all'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) inerenti all'agricoltura.
Motivi del ricorso
Poichè l'IRAP è un'imposta regionale o comunque ricadente nell'area del sistema tributario regionale, non si può ridurre l'aliquota del tributo senza prevedere alcuna forma compensativa per la finanza regionale; si ravvisa lesione degli art. 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Decisione della Corte
L'IRAP è un tributo istituito e disciplinato dal d.lgs. 446/1997: la disciplina sostanziale dell'imposta rientra nella competenza statale; spetta quindi anche allo Stato dettare misure modificative, anche nel dettaglio, della sua disciplina (sentenze 296 e 311 del 2003 e 37 del 2004). Non è detto che ogni intervento sul tributo specifico che comporti un minor gettito per le Regioni debba essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale. Può anche verificarsi, dalla complessiva considerazione della manovra finanziaria, che la previsione di un minor gettito per le Regioni sia accompagnata da altre previsioni in conseguenza delle quali il gettito complessivo destinato sulla finanza regionale non subisca variazioni.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la censura.