Giudizio di legittimità costituzionale della l.r. Veneto 29 ottobre 2003, n. 26 recante modifiche della l.r. 11/2001 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d.lgs. 112/1998.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata aggiunge il comma 4bis all'art. 64 della l.r. 11/2001 e prevede che, nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, vincolate ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 490/1999, determinate funzioni che erano state delegate dallo Stato alla Regione (quelle di cui all'art. 61, comma 1, lett. b), n. 2, della l.r. 11/1001, relative al rilascio delle autorizzazioni, funzioni di vigilanza e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di beni ambientali relativi a opere o lavori) e altre che erano state subdelegate dalla Regione ai comuni (quelle di cui all'art. 63, comma 1, lett. a)) vengano esercitate dall'Ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale tra lo stesso Ente parco, la Regione e lo Stato, per determinare le modalità di esercizio.
Motivi del ricorso
Illegittimo condizionamento dell'attività dell'Ente parco al quale compete, ai sensi dell'art. 13 della l. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) il rilascio del nulla osta per la realizzazione di interventi all'interno del perimetro del parco o nelle zone ad esso limitrofe e lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.. La disposizione impone allo Stato di stipulare un accordo interistituzionale o una convenzione per fissare le modalità di esercizio di funzioni proprie dell'Ente parco.
Decisione della Corte
La disposizione non incide sulle competenze dell'ente Parco (previste e disciplinate dall'art. 13 della l. 394/1991), ma opera un ampliamento delle sue competenze, in quanto attribuisce ad esso funzioni che lo Stato aveva delegato alla Regione (ex art. 82 dpr 616/1977) e funzioni che la Regione aveva subdelegato ai comuni. Occorre distinguere il nulla osta di cui all'art. 13 della l. 394/1991 dall'autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi all'interno del Parco, atto endoprocedimentale, prodromico rispetto al rilascio dell'autorizzazione. Non sussiste interferenza tra la disposizione censurata e la competenza esclusiva dell'Ente parco al rilascio del nulla osta previsto dall'art. 13 della l. 394/1991. Anche nell'esercizio della potestà legislativa regionale occorre sempre una previsione di legge statale o un accordo tra gli enti interessati (sentenza 134/2004). Nel caso particolare, senza consenso dello Stato e dell'Ente parco e senza stipulazione della convenzione o dell'accordo, il meccanismo introdotto non può funzionare e si devono seguire, per il riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo, le disposizioni contenute negli artt. 61-63 della l.r. 11/2001. Ritiene inammissibile la questione per difetto di capacità lesiva.
Dichiarazione:
Dichiara alcune questioni infondate e altre inammissibili.