Sentenza n.428 - deposito 29 2004


Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 1bis e 2ter; 2, comma 5, lett. b); 3, commi 6, lett. a); 7, lettere a) e d); 8, 9, 10, lett. a); 11, lettere a) e b); 16, lett. b), c), d) e e); 19, lett. b); 4, commi 1, lettera c-bis; 1bis, 1ter; 1quinquies, 1septies e 1octies; 5; 6 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 recante modifiche al Codice della strada, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214 promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1, comma 1, lettera b) e l'art. 1, comma 1bis del d.l. 151/2003 individuano i corpi e i servizi ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale e prevedono che esso spetti anche al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato e che i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati anche da personale abilitato a svolgere scorte di veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità. L'art. 1, comma 2ter, sulle lingue che possono essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, stabilisce che gli enti competenti possono utilizzare lingue o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana; l'art. 2, comma 5, lett. b) attribuisce al ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di stabilire, con decreto dirigenziale, il procedimento per il rilascio del duplicato delle carte di circolazione; i commi da 6 a 16 dell'art. 3 riguardano regole di condotta nella guida; l'art. 3, comma 19, lett. b) attribuisce poteri al prefetto nell'ambito dei procedimenti sanzionatori delle infrazioni alle disposizioni del codice della strada; l'art. 4, comma septies, stabilisce che le somme dovute a titolo di sanzione possono essere assegnate dal giudice di pace, nel caso di rigetto del ricorso, all'amministrazione cui appartiene l'agente accertatore; gli articoli 5 e 6 disciplinano i poteri degli organi di Polizia stradale per l'accertamento dello stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica per l'utilizzo di sostanze stupefacenti.


Motivi del ricorso


La Provincia autonoma ritiene che le modifiche apportate ledano le competenze legislative ad essa spettanti in materia di circolazione stradale, materia che, non essendo compresa né nel secondo né nel terzo comma dell'art. 117, può ritenersi attribuita alla competenza residuale regionale. Di conseguenza, alla Provincia autonoma competono i maggiori spazi di autonomia sanciti dall'art. 10 l. cost. 3/2001. Le disposizioni indicate violano anche la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, comunicazione e trasporti di interesse provinciale, toponomastica, polizia locale e urbana.


Decisione della Corte


Nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la materia della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva statale. Il fatto che non sia richiamata nei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost. non vale a ricondurla nell'ambito della potestà residuale regionale. Occorre infatti considerare le interrelazioni che la materia presenta con altre pure di esclusiva competenza statale: ordine pubblico e sicurezza, per l'aspetto inerente alla incolumità personale dei soggetti coinvolti nella circolazione (art. 117, comma secondo, lett. h) (sentenze 407/2002; 6 e 162 del 2004); ordinamento civile quanto alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore; giustizia amministrativa e giurisdizione per la parte relativa all'esercizio della potestà sanzionatoria che, secondo i principi generali, compete allo stesso soggetto che può dettare i principi della cui violazione si tratta. Poiché la materia della circolazione stradale è estranea al quarto comma dell'art. 117, non può la Provincia rivendicare alcun maggiore spazio di autonomia in base all'art. 10 della legge costituzionale 3/2001. Analizza poi le singole censure in riferimento allo Statuto della Regione Trentino Alto Adige e alle relative norme di attuazione e ritiene che le norme censurate non contengono alcun elemento idoneo a derogare lo Statuto medesimo.


Dichiarazione:


Dichiara infondate tutte le censure sollevate.