Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promosso dalla Regione Emilia – Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che, al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla "Patrimonio dello Stato" spa e non suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della l. 11 luglio 1986, n. 390.
Motivi del ricorso
Non avendo ancora dato attuazione al precetto costituzionale (art. 119 della Costituzione) di dotare le Regioni e gli enti locali di un proprio patrimonio, secondo un criterio di coerenza con le rispettive funzioni, lo Stato non può disporre di beni solo temporaneamente propri. Lo Stato interviene nel settore delle politiche sociali, di competenza residuale regionale, ex art. 117 quarto comma della Costituzione.
Decisione della Corte
Del tutto irragionevole la tesi per cui, sino alla legge di attuazione dell'art. 119, lo Stato non possa gestire i propri beni. Fino all'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 119 della Costituzione, e cioè fino alla previsione da parte del legislatore statale dei principi per la attribuzione a Regioni ed enti locali di beni demaniali o patrimoniali dello Stato, detti beni restano nella piena proprietà e disponibilità dello Stato che incontrerà, nella gestione degli stessi, il solo vincolo delle leggi di contabilità e delle altre leggi che disciplinano il patrimonio immobiliare statale. La competenza regionale in materia di politiche sociali non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario. Queste infatti precedono la ripartizione delle competenze e ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile. La Corte ha già precisato che la competenza regionale in materia di demanio marittimo non incide sulla destinazione dei canoni di concessione che spettano allo Stato in quanto titolare del demanio (286/2004). Il canone di concessione segue quindi la titolarità del bene (sentenza 26/2004).
Dichiarazione:
Dichiara infondate le censure sollevate.