Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promossi dalle Regioni Sicilia, Sardegna, Marche, Toscana, Emilia - Romagna, Umbria, Campania, Provincia autonoma di Trento e Regione Valle d'Aosta.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3 stabilisce che: - ai sensi dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, le Regioni a Statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29, 172, comma 1, lettera b), del d.lgs. 267/2000, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento (comma 16); - specifica quali operazioni costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 119, sesto comma, della Cost., e prevede che quelle tipologie possono essere modificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea (comma 17); - specifica, agli stessi fini, quali operazioni costituiscono investimento (comma 18); - vieta agli enti di cui al comma 16 di ricorrere all'indebitamento per finanziare i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata al ripiano delle perdite (comma 19); - stabilisce che le modifiche alle tipologie di cui agli artt. 17 e 18 sono disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT (comma 20); - estende l'applicazione dei commi da 16 a 20 alle Regioni a Statuto speciale, alle Province autonome e agli organismi individuati dal comma 16 siti nel loro territorio, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 119 e 120 Cost..
Motivi del ricorso
Il comma 21 è contestato in particolare dalle Regioni e Province ad autonomia speciale, le quali lamentano che la disposizione operi anche nei loro confronti e nei confronti degli enti siti al loro interno, in quanto l'art. 119, sesto comma, della Costituzione potrebbe ad esse applicarsi solo se comporta forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, in base all'art. 10 della l. cost. 3/2001. Spetta alla singola Regione individuare le nozioni di indebitamento e di investimento. I commi da 16 a 20 sono censurati perché prevedono l'applicazione delle norme ad enti diversi da quelli indicati nel sesto comma dell'art. 119 Cost. e per le restrizioni che apportano alle nozioni di investimento e indebitamento. I commi 17 e 20 sono censurati perché attribuiscono al Ministro dell'economia e delle finanze un potere sostanzialmente regolamentare di modificare con proprio decreto le tipologie di operazioni costituente indebitamento e investimento.
Decisione della Corte
L'art. 119, sesto comma, della Costituzione non introduce nuove restrizioni dell'autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo, quello di ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento, che già nel previgente regime costituzionale il legislatore statale poteva ben imporre anche alle Regioni a Statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 Cost.), dei poteri di coordinamento della finanza pubblica e del potere di dettare norme di riforma economico-sociale vincolanti anche nei confronti della potestà legislativa primaria delle Regioni ad autonomia differenziata. Quest'ultimo vincolo può non trovare più applicazione dove le Regioni ordinarie abbiano acquisito, in seguito alla riforma, potestà più ampie, ma ciò non vale riguardo ai principi di coordinamento finanziario, nei quali l'autonomia delle Regioni ordinarie incontra tuttora gli stessi o più rigorosi limiti (536/2002). La finanza delle Regioni a Statuto speciale è infatti parte della finanza pubblica allargata nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nel cui esercizio poteva e può chiamare anche le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche con i vincoli europei, come quelli relativi al patto di stabilità interno (sentenza 36/2004). Il nuovo sesto comma dell'art. 119 Cost. opera nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, non è illegittima l'estensione disposta dalla legge statale, respinge la censura relativa al comma 21. Quanto alle censure riguardanti i commi da 16 a 20, occorre valutare se e in che misura la legge dello Stato può porre regole specifiche che attuino l'art. 119, sesto comma, in particolare definendo cosa si intende per indebitamento e spese di investimento. Le definizioni offerte dal legislatore statale (art. 3, commi 17, 18 e 19, della l. 350/2003) derivano da scelte di politica economica e finanziaria correlate con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei. Si tratta di vincoli di carattere generale, che devono valere in modo uniforme per tutti gli enti e quindi tocca allo Stato legittimamente provvedere. Sono fondate le censure ai commi 17, ultimo periodo, e 20 dell'art. 3 della l. 350/2003: attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di disporre con proprio decreto modifiche alle tipologie di indebitamento e investimento, esse prevedono in sostanza una delegificazione delle statuizioni che definiscono le nozioni di indebitamento e investimento, e ciò può importare una ulteriore restrizione delle facoltà per gli enti autonomi di ricorrere all'indebitamento per finanziare le proprie spese. L'esercizio di un potere politico amministrativo incidente in ambito regionale può essere ammesso solo in base a previsioni legislative che predeterminano in via generale le decisioni dell'esecutivo, limitandone la discrezionalità.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 17, quarto periodo, e dell'art. 3, comma 20, della l. 350/2003; inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.