Sentenza n.424 - deposito 29 2004


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dell'articolo 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promossi dalle Regioni Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia – Romagna.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 90 della l. 289/2002 detta disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica: - prevede che società e associazioni sportive dilettantistiche indichino nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possano assumere la forma di associazione sportiva senza personalità giuridica ovvero con personalità giuridica di diritto privato ovvero di società di capitali (comma 17); - con successivi regolamenti governativi vengono individuati i contenuti degli statuti o degli atti costitutivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche, le modalità di approvazione degli stessi, le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e i provvedimenti da adottare nel caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità nella gestione (comma 18); - viene istituito presso il CONI il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche (comma 20); - modalità e tenuta del registro, procedure di verifica, notifica della variazione dei dati ed eventuale cancellazione sono disciplinate dal CONI, con delibera poi trasmessa al Ministero vigilante (comma 21); - per accedere ai contributi, società e associazioni devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro del comma 20 (comma 22); - l'uso degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito a tutte le associazioni e società sportive (comma 24); - ai fini del conseguimento degli obiettivi riguardanti il patto di stabilità interno per gli enti territoriali, se non vuole gestire direttamente gli impianti sportivi, l'ente pubblico territoriale può affidare la gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni; le Regioni disciplinano le modalità di affidamento con propria legge (comma 25); - palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nello stesso comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola (comma 26). Il comma 204 dell'art. 4 della l. 350/2003 destina un milione di euro per l'anno 2004 agli enti di promozione sportiva (associazioni aventi lo scopo di promuovere e organizzare attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative fra i giovani, e di organizzare l'attività amatoriale) per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per finanziare e potenziare i programmi relativi allo sport sociale.


Motivi del ricorso


L'art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce la materia “ordinamento sportivo” alla potestà concorrente. Spetta quindi alle Regioni disciplinare l'organizzazione e le attività delle associazioni sportive dilettantistiche e lo Stato non può intervenire con propri regolamenti (art. 117, sesto comma, Cost.). Riguardo al comma 204 dell'art. 4 della l. 350/2003, si contesta che non è consentito un finanziamento diretto, da parte dello Stato, a favore degli enti di promozione sportiva e per il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, settori di sicura competenza regionale. Gli interventi finanziari diretti in materia di competenza non esclusiva dello Stato ledono l'autonomia regionale, trattandosi di risorse che dovrebbero essere assegnate direttamente al sistema regionale e locale secondo quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione (49 e 16 del 2004; 370 del 2003).


Decisione della Corte


La disciplina censurata è stata profondamente modificata dal d.l. 22 marzo 2004 n. 72, convertito con modificazioni in l. 128/2004, che ha modificato i commi 17 e 18 e abrogato i commi 20, 21 e 22 dell'art. 90. Occorre quindi verificare gli effetti dello ius superveniens: la questione di legittimità costituzionale deve essere trasferita sulla nuova norma solo se dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata. Il nuovo comma 18 dell'art. 90 della l. 289/2002 detta direttamente i contenuti dello Statuto e dell'atto costitutivo; è venuto meno qualunque riferimento all'esercizio della potestà regolamentare statale. Non ravvisa violazione della potestà regolamentare regionale ad opera della potestà regolamentare statale. Dichiara per questa parte cessata la materia del contendere. I commi 20, 21 e 22 sono stati abrogati dall'art. 4 del d.l. 72/2004, quindi anche per questa parte può dichiararsi cessata la materia del contendere. I commi 24, 25 e 26 vertono nella materia dell'ordinamento sportivo, rientrante nell'ambito della legislazione concorrente, nella quale quindi lo Stato deve limitarsi a dettare i principi fondamentali, spettando alle Regioni la normativa di dettaglio, salvo diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario in applicazione dei principi di differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà (sentenza 303/2003). I tre commi censurati contengono disposizioni fondamentali. La censura relativa al comma 17 dell'art. 90 viene dichiarata inammissibile per carenza di autonoma motivazione. Il finanziamento previsto dal comma 204 dell'art. 4 della l. 350/2003, ancora in materia di ordinamento sportivo, è volto per un verso a promuovere programmi dello sport sociale e per altro a favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti di promozione sportiva, profili che non possono non coinvolgere le Regioni, titolari di potestà legislativa nella specifica materia. La disposizione non prevede alcun coinvolgimento della Regione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 204 dell'art. 4 della l. 350/2003; rigetta per vari motivi (cessazione della materia del contendere, inammissibilità o infondatezza) tutte le altre questioni.