Sentenza n.415 - deposito 23 2004


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della l.r. Campania 28 novembre 2001, n. 19, sul rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata prevede la sola autorizzazione gratuita per la realizzazione di parcheggi su aree libere, anche non di pertinenza del lotto su cui insistono edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi.


Motivi del ricorso


La disposizione sottrae al regime concessorio interventi che vi sarebbero sottoposti, in quanto la l. 47/1985 prevede il rilascio della concessione edilizia per realizzare nuove opere che abbiano un volume edilizio e siano suscettibili di autonoma utilizzazione, e il dpr 380/2001 continua a prevedere per questi interventi il permesso di costruire, per cui la realizzazione di parcheggi in assenza dei presupposti della l. 122/1989 costituisce reato.


Decisione della Corte


Non viene specificata la tipologia dei parcheggi oggetto del procedimento penale, e in particolare se si tratta di parcheggi realizzati nel sottosuolo o al pianterreno di edifici preesistenti, o di posti auto costruiti su aree libere, fuori terra o nel sottosuolo. La mancata descrizione della tipologia di parcheggi non consente l'esatta individuazione dell'oggetto del giudizio, cioè se la censura si riferisce alla disciplina regionale prevista per i parcheggi in aree libere sopra terra o nel sottosuolo o al pianterreno di edifici esistenti. Il rimettente individua i principi fondamentali della legislazione statale che sarebbero stati violati, richiamando contestualmente sia la normativa in vigore al momento della introduzione della legge regionale, cioè la l. 47/1985 e la l. 122/1989, sia la legislazione attualmente in vigore, cioè il dpr 380/2001, senza specificare quale è il parametro interposto che sarebbe stato violato dalla disposizione censurata, come se i principi fondamentali introdotti dalle due normative fossero equivalenti. Avrebbe invece dovuto essere valutata la disciplina dei titoli abilitativi introdotti dal dpr 380/2001, tra cui in particolare: la soppressione dell'autorizzazione gratuita e l'ampliamento dell'ambito di applicazione della denuncia di inizio attività, con le conseguenze che ciò comporta sulla legislazione regionale preesistente, e con le conseguenze del riconoscimento espresso alle Regioni del potere di ampliare o restringere l'ambito degli interventi soggetti a DIA o a permesso di costruire.


Dichiarazione:


Dichiara inammissibile la questione sollevata.