Sentenza n.173 - deposito 15 2004

Difensore civico regionale - poteri sostitutivi


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35 “Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controllipreventivi di legittimità sugli atti degli entilocali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale), che sostituiscono l'art. 3, comma 1, e modificano l'art. 5, comma 5, della l.r. 2/2002.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1, comma 1, della l.r. 35/2002, sostituendo l'art. 3, comma 1, della l.r. 2/2002, affida al Difensore civico regionale l'esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti dalla legge, statale o regionale, e disciplina le modalità di esercizio del potere (che deve avvenire previa diffida ad adempiere e con successiva nomina di un commissario ad acta). L'art. 1, comma 3, della stessa l.r. 35/2002 modifica l'art. 5, comma 5, della l.r. 2/2002 disponendo che, in caso di vacanza dell'ufficio del Difensore civico, i poteri in questione sono esercitati in via transitoria dal Presidente della Giunta regionale.


Motivi del ricorso


Contrasto con gli articoli 114, primo e secondo comma, che garantisce l'autonomia degli enti territoriali; con l'art, 117, secondo comma, lettera p), che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa agli organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, e con l'art. 120, secondo comma, della Costituzione che riserva allo Stato la disciplina degli interventi sostitutivi. Solo la legge statale può definire le procedure di esercizio dei poteri sostitutivi.


Decisione della Corte


L'art. 120, secondo comma, della Costituzione non impedisce che la legge regionale possa prevedere, nelle materie di propria competenza e nella disciplina dell'esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente ordinariamente competente. Poiché le ipotesi di intervento sostitutivo costituiscono una eccezione rispetto al normale esercizio delle funzioni e incidono sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito, la legge regionale deve rispettare alcuni principi derivanti dall'esigenza di salvaguardare, pur nella sostituzione, il valore costituzionale dell'autonomia degli enti locali. Tra questi principi rileva quello per cui il potere sostitutivo deve esser esercitato da un organo di governo della Regione o in base ad una decisione da questo adottata (sentenze 313/2003; 342/1994; 460/1989). Gli interventi sostitutivi devono provenire da organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale delle quali si assumono la responsabilità. Il Difensore civico è titolare di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'azione amministrativa, esercita funzioni assimilabili a quelle di controllo spettanti, prima dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, ai comitati regionali di controllo: non può quindi configurarsi quale organo di governo regionale (v. sentenza 112/2004).


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della l.r. Toscana 35/2002 nella parte in cui sostituiscono l'art. 3, comma 1, e l'art. 5, comma 5, della l.r. 2/2002 in materia di esercizio di poteri sostitutivi del Difensore civico regionale.