Sentenza n.414 - deposito 23 2004


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 72, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promosso dalla Regione Emilia – Romagna.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 72 prevede che le somme iscritte nei capitoli di bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi alle imprese in ciascuno stato di previsione della spesa (comma 1); gli stessi contributi sono attribuiti con modalità e criteri definiti con decreti interministeriali (comma 2); i decreti di cui al comma 2, di natura non regolamentare, devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 3); ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, queste disposizioni costituiscono norme di principio e di coordinamento. Gli enti interessati devono adeguare di conseguenza i propri interventi (comma 4).


Motivi del ricorso


Le disposizioni censurate riguardano i contributi alle imprese, di competenza residuale delle Regioni. I commi 1, 2 e 3 ledono le competenze regionali laddove prevedono la costituzione di fondi statali gestiti sulla base di criteri stabiliti con decreti interministeriali, di natura sostanzialmente regolamentare, mentre avrebbero dovuto disporre la ripartizione delle somme tra le Regioni. Il comma 4, che qualifica le disposizioni precedenti come norme di principio e coordinamento, lede l'autonomia regionale in quanto non compete allo Stato stabilire le modalità della spesa regionale in un determinato settore.


Decisione della Corte


La lesione delle competenze regionali ravvisata nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 non è imputabile alla normativa impugnata ma alle diverse disposizioni di legge che prevedono l'iscrizione, nel bilancio dello Stato, di somme aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti. E' infatti la destinazione imposta ai trasferimenti che la Regione ritiene contrastante con il parametro delle competenze delineato con i parametri costituzionali. Quanto al comma 4, le disposizioni vincolanti per le Regioni sono quelle del comma 2 (ammontare minimo della quota di contributo soggetta a rimborso, decorrenza e durata del piano di rimborso, misura minima del tasso d'interesse), volte a fissare un limite al costo degli interventi, anche regionali, di contribuzione alla produzione e agli investimenti. Si tratta di disposizioni con finalità di contenimento della spesa pubblica regionale. Il coordinamento della finanza pubblica è più che una materia una funzione che, a livello nazionale, spetta allo Stato.


Dichiarazione:


Dichiara parte inammissibili, parte non fondate le questioni sollevate.