Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promosso dalla Provincia autonoma di Trento.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che l'autorizzazione integrata ambientale, cui sono soggetti tutti gli impianti esistenti e quelli di nuova realizzazione relativi a determinate attività industriali, è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le Regioni interessate.
Motivi del ricorso
La disposizione non contiene alcun richiamo alle Province autonome. E' vero che il successivo art. 95, comma 2, della l. 289/2002 contiene una espressa clausola di salvaguardia per le attribuzioni della autonomie speciali, ma la questione viene sollevata per l'eventualità che la disposizione censurata venga intesa nel senso di attribuire alla competenza statale funzioni che già appartenevano alla competenza provinciale.
Decisione della Corte
La giurisprudenza della Corte è costante nell'affermare che le disposizioni legislative statali vadano interpretate in modo da assicurarne la conformità alla posizione costituzionalmente garantita delle Province autonome, fondate sullo Statuto speciale e sulle relative norme di attuazione.
Considerando l'espressa clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 95, comma 2, l'interpretazione della disposizione censurata non può essere intesa nel senso di trasferire alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già erano di competenza provinciale.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la questione.