Sentenza n.390 - deposito 17 2004


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e dell'articolo 3, commi 53-55, 58, 60, 61 e 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promossi dalle Regioni Marche (due ricorsi), Toscana (due ricorsi), Piemonte, Valle d'Aosta, Campania, Umbria, Emilia - Romagna (due ricorsi) e Veneto.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Motivi del ricorso e decisione della Corte



L'art. 34 della l. 289/2002 stabilisce che:




  • le pubbliche amministrazioni provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa e senza superare il numero dei posti in organico complessivi alla data del 29 settembre 2002 (commi 1 e 2);


  • sino al perfezionamento dei provvedimenti di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente indicate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002 (comma 3);


  • per l'anno 2003, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili (comma 4); 


  • a Regioni, autonomie locali ed enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni del comma 11 (comma 10);


  • ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo accordo fra Governo, Regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali e per gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per il SSN, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003; le assunzioni devono essere contenute entro limiti definiti (comma 11);


  • fino all'emanazione di questi decreti, opera il divieto di cui al comma 4;


  • per l'anno 2003, le amministrazioni possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni o con la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90% della spesa annua media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001; la limitazione non opera nei confronti di Regioni ed autonomie locali eccetto che per comuni e province che nell'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno e nei confronti del personale infermieristico del SSN (comma 13).



Il comma 22 dell'art. 34 stabilisce che, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003.



Le Regioni ricorrenti osservano che la disciplina contenuta nella l. 289/2002, parzialmente riformulata nella l. 350/2003, verte in una materia (assunzioni e dotazioni organiche delle amministrazioni regionali e degli enti facenti parte del SSN) non rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, limitata dall'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione al solo "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali". La materia dell'ordinamento e della organizzazione amministrativa delle Regioni, degli enti locali e degli enti pubblici sublocali spetta alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.



La Corte respinge le censure mosse all'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 13 e 22: è vero che il d.lgs. 165/2001 si riferisce anche alle Regioni, ma il comma 10 dell'art. 34 prevede espressamente che alle Regioni si applicano le disposizioni del comma 11, e il comma 13 esclude che la limitazione di personale da esso stabilita si applichi alle Regioni.



Il comma 22 non detta alcun obbligo nei confronti delle Regioni ma si limita a prevedere un obbligo di adeguamento che costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica rientrante nella competenza statale (art. 117, comma terzo, Cost.) e non limita l'autonomia regionale riguardo ai concreti strumenti attraverso i quali l'obiettivo del contenimento della spesa viene raggiunto.



Riguardo al comma 11, occorre distinguere. Parte delle previsioni in esso contenute costituiscono attuazione del principio costituzionale che attribuisce alla legge statale il compito di provvedere al "coordinamento della finanza pubblica". Respinge le censure che contestano la competenza del legislatore statale di prevedere meccanismi e procedure (l'accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata) finalizzati al concorso delle autonomie regionali e locali nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica o di prevedere che quanto contenuto in quell'accordo sia trasfuso in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La legge statale può infatti senz'altro prescrivere criteri (come p. es. ricorrere alle procedure di mobilità, v. sentenza 388/2004) e obiettivi (il contenimento della spesa pubblica). Non può però porre precetti specifici e puntuali sull'entità della copertura delle vacanze indicando nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi, come appunto fa il comma 11 quando stabilisce che la copertura delle vacanze verificatesi nel 2002 non può essere superiore al 50%. Accoglie quindi la censura relativa alla seconda parte del comma 11.



L'art. 3 della l. 350/2003 riformula l'art. 34, comma 4, della l. 289/2002:




  • vieta alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 165/2001 di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato (comma 53);


  • prevede una deroga a quel divieto, consentendo le assunzioni necessarie per indilazionabili esigenze di servizio (comma 54);


  • indica le procedure di autorizzazione alle assunzioni del comma 54 (comma 55); 


  • prevede che per le Regioni e le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni del comma 60 (comma 56);


  • riproduce per il 2004 quanto l'art. 34, comma 11, della l. 289/2002 disponeva per il 2003 (comma 60);


  • proroga di un anno i termini per la validità delle graduatorie per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche soggette per il 2004 a limitazioni delle assunzioni (comma 61);


  • fissa, per le amministrazioni di cui al comma 53, limiti di spesa per il personale a tempo determinato, precisando che esse non si applicano nei confronti delle Regioni (comma 65).



Le censure regionali riproducono quelle già espresse riguardo alla l. 289/2002 La Corte respinge le censure mosse ai commi 53, 54 e 55, poiché esse non riguardano le Regioni (v. ultimo alinea del comma 58) e anche quelle mosse ai commi 65 e 61, che non riguardano le Regioni. Quanto al comma 60, che riproduce per il 2004 quanto il comma 1 dell'art. 34 della l. 289/2002 disponeva per il 2003, lo dichiara illegittimo nella parte in cui stabilisce che le assunzioni a tempo indeterminato devono essere contenute entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003, per gli stessi motivi indicati a proposito del comma 11.


Dichiarazione:


Dichiara illegittimi il comma 11 dell'art. 34 della l. 289/2002 e il comma 60 dell'art. 3 della l. 350/2003 nella parte in cui indicano i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato; infondate tutte le altre censure.