Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e dell'articolo 3, commi 53-55, 58, 60, 61 e 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promossi dalle Regioni Marche (due ricorsi), Toscana (due ricorsi), Piemonte, Valle d'Aosta, Campania, Umbria, Emilia - Romagna (due ricorsi) e Veneto.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Motivi del ricorso e decisione della Corte
L'art. 34 della l. 289/2002 stabilisce che:
Il comma 22 dell'art. 34 stabilisce che, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003.
Le Regioni ricorrenti osservano che la disciplina contenuta nella l. 289/2002, parzialmente riformulata nella l. 350/2003, verte in una materia (assunzioni e dotazioni organiche delle amministrazioni regionali e degli enti facenti parte del SSN) non rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale, limitata dall'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione al solo "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali". La materia dell'ordinamento e della organizzazione amministrativa delle Regioni, degli enti locali e degli enti pubblici sublocali spetta alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.
La Corte respinge le censure mosse all'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, 10, 13 e 22: è vero che il d.lgs. 165/2001 si riferisce anche alle Regioni, ma il comma 10 dell'art. 34 prevede espressamente che alle Regioni si applicano le disposizioni del comma 11, e il comma 13 esclude che la limitazione di personale da esso stabilita si applichi alle Regioni.
Il comma 22 non detta alcun obbligo nei confronti delle Regioni ma si limita a prevedere un obbligo di adeguamento che costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica rientrante nella competenza statale (art. 117, comma terzo, Cost.) e non limita l'autonomia regionale riguardo ai concreti strumenti attraverso i quali l'obiettivo del contenimento della spesa viene raggiunto.
Riguardo al comma 11, occorre distinguere. Parte delle previsioni in esso contenute costituiscono attuazione del principio costituzionale che attribuisce alla legge statale il compito di provvedere al "coordinamento della finanza pubblica". Respinge le censure che contestano la competenza del legislatore statale di prevedere meccanismi e procedure (l'accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata) finalizzati al concorso delle autonomie regionali e locali nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica o di prevedere che quanto contenuto in quell'accordo sia trasfuso in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La legge statale può infatti senz'altro prescrivere criteri (come p. es. ricorrere alle procedure di mobilità, v. sentenza 388/2004) e obiettivi (il contenimento della spesa pubblica). Non può però porre precetti specifici e puntuali sull'entità della copertura delle vacanze indicando nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi, come appunto fa il comma 11 quando stabilisce che la copertura delle vacanze verificatesi nel 2002 non può essere superiore al 50%. Accoglie quindi la censura relativa alla seconda parte del comma 11.
L'art. 3 della l. 350/2003 riformula l'art. 34, comma 4, della l. 289/2002:
Le censure regionali riproducono quelle già espresse riguardo alla l. 289/2002 La Corte respinge le censure mosse ai commi 53, 54 e 55, poiché esse non riguardano le Regioni (v. ultimo alinea del comma 58) e anche quelle mosse ai commi 65 e 61, che non riguardano le Regioni. Quanto al comma 60, che riproduce per il 2004 quanto il comma 1 dell'art. 34 della l. 289/2002 disponeva per il 2003, lo dichiara illegittimo nella parte in cui stabilisce che le assunzioni a tempo indeterminato devono essere contenute entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003, per gli stessi motivi indicati a proposito del comma 11.
Dichiarazione:
Dichiara illegittimi il comma 11 dell'art. 34 della l. 289/2002 e il comma 60 dell'art. 3 della l. 350/2003 nella parte in cui indicano i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato; infondate tutte le altre censure.