Giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 4, 7 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) promossi dalle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia - Romagna, Liguria e Campania.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 7 della l. 3/2003 introduce nel d.lgs. 165/2001 l'art. 34-bis che prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, devono comunicare alle altre amministrazioni, statali e non statali, area, livello e sede di destinazione per i quali intendono bandire il concorso, e le eventuali specifiche idoneità richieste (comma 1). La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle strutture regionali e provinciali, provvede ad assegnare il personale collocato in disponibilità o interessato ai processi di mobilità. Le stesse strutture, regionali e provinciali, accertata l'assenza, negli elenchi, di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni pervenute dalle amministrazioni. La Presidenza del Consiglio, di concerto con il Ministero dell'economia, assegna alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale in disponibilità (comma 2). Decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, le amministrazioni possono avviare le procedure concorsuali per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (comma 3). Le assunzioni effettuate in violazione di queste disposizioni sono nulle (comma 5). L'art. 4 della l. 3/2003 aggiunge l'art. 7bis al d.lgs. 165/2001 e dispone che tutte le amministrazioni pubbliche, escluse le Università e gli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale. Il comma 2 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici predispongono entro il 30 gennaio un piano di formazione del personale e lo trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ulteriori interventi in materia di formazione del personale devono essere comunicati alla stessa Presidenza del Consiglio L'art. 9, comma 1, detta alcune regole in tema di utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici.
Motivi del ricorso
L'art. 7 fissa una vera e propria condizione di procedibilità ai fini dell'emanazione del bando di concorso. Poiché verte in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni, di competenza legislativa residuale regionale, le disposizioni in esso contenute sono illegittime. Se anche si volessero ricondurre nella materia tutela e sicurezza del lavoro, appartenente alla legislazione concorrente, sarebbero ugualmente illegittime perché di dettaglio. Il secondo comma dell'art. 4 non dovrebbe applicarsi alle Regioni, ma, qualora si ritenesse che nella dizione "enti pubblici non economici" fossero comprese anche esse, la disposizione verrebbe a ledere l'autonomia regionale in materia di organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale. Analogamente per quanto riguarda l'art. 9: se si dovesse ritenere applicabile alle Regioni, ne violerebbe la sfera di autonomia.
Decisione della Corte
La locuzione contenuta negli artt. 4 e 9, per cui le disposizioni si applicano, oltre che alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, porta ad escludere che le disposizioni medesime possano riferirsi alle Regioni. La disciplina introdotta dall'art. 34-bis si ispira ai principi dettati dall'art. 34 del d.lgs. 65/2001 (per cui il personale in esubero deve poter essere ricollocato durante il periodo di mobilità presso altre amministrazioni, sia per evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro sia per realizzare in termini globali un contenimento della spesa per il personale; le nuove assunzioni sono inoltre subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco). L'art. 34 bis dà concreta attuazione a questi principi, descrivendo il procedimento attraverso il quale deve realizzarsi la ricollocazione del personale in mobilità: descrizione puntuale che non costituisce normativa di dettaglio di spettanza della legge regionale, ma di competenza necessariamente statale, che solo può emanarne una vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni. La disposizione promuove nel settore del pubblico impiego le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e rimuove gli ostacoli all'esercizio di tale diritto in ogni parte del territorio nazionale (art. 120 Cost.).
Dichiarazione:
Dichiara non fondate tutte le censure sollevate.