Sentenza n.381 - deposito 14 2004


Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promossi dalle Regioni Toscana, Emilia - Romagna e Veneto.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Motivi dei ricorsi e decisione della Corte



L'art. 2 consente una quota di deduzione dal reddito imponibile suscettibile di produrre reddito d'imposta. La deduzione non rileva ai fini della base imponibile per le addizionali IRPEF: l'addizionale è dovuta solo se per lo stesso anno è dovuta l'IRPEF. Le Regioni ricorrenti osservano che di conseguenza diminuiscono le risorse a loro disposizione, senza che siano previste misure compensative, in contrasto con l'art. 119, comma quarto, Costituzione. La Corte osserva che lo Stato può disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il gettito è di spettanza regionale (sentenza 311/2003), purché non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari (sentenze 29/2004; 337/2001).



L'art. 3, comma 1, lettera a), sospende gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i Comuni e le Regioni, e la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP fin quando non sia raggiunto, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali, un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo locale. L'art. 5 introduce modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di IRAP e tributi; l'art. 6 istituisce il concordato triennale preventivo cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito soggetto ad IRAP, con la conseguenza che eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta; l'art. 7 prevede la definizione automatica dei redditi d'impresa e lavoro autonomo per gli anni pregressi; l'art. 8 prevede che le dichiarazioni relative a periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini per la presentazione entro il 31 ottobre 2002 possono essere integrate; l'art. 9 prevede la definizione automatica per tutte le imposte e i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002; l'art. 15 prevede che possono essere definiti in via agevolata avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, processi verbali di constatazione non ancora definiti relativamente a tutte le imposte, compresa l'IRAP; l'art. 16 disciplina la chiusura delle liti fiscali pendenti, che possono essere definite, anche per l'IRAP, con il pagamento di determinate somme. Le censure riferite a queste disposizioni sulla sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, con conseguente riduzione delle entrate, sono tutte centrate sulla affermazione della insussistenza del potere dello Stato di modificare imposte che le Regioni ritengono "tributi propri". L'art. 2, comma 21, della l. 350/2003 proroga fino al 31 dicembre 2004, la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP.



Riguardo a questo blocco di disposizioni censurate, la Corte ribadisce quanto già espresso in relazione all'art. 2, e inoltre che l'istituzione dell'IRAP con legge statale e l'espressa attribuzione alle Regioni a Statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l'imposta stessa, nonostante la denominazione, non può essere denominata "tributo proprio" della Regione, nel senso in cui questo termine è usato dall'art. 119 della Costituzione.



L'espressione contenuta nell'art. 119 Cost. si riferisce infatti ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario locale, mentre la disciplina dell'IRAP rientra tutta nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma seconda, lett. e), Cost.. La previsione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. a) (sospensione del potere delle Regioni di utilizzare uno spazio di autonomia del prelievo tributario, potere che la legge statale ad esse riconosceva) si giustifica considerando il carattere temporaneo e provvisorio della sospensione stessa, in attesa di un complessivo ridisegno dell'autonomia tributaria regionale. Per lo stesso motivo, ritiene infondata la censura relativa all'art. 2, comma 21, della l. 350/2003.



L'art. 13 della l. 289/2002 prevede, al comma 1, che, con riferimento ai tributi propri, Regioni ed enti locali possono stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché, in taluni casi, l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni. Il comma 3 censurato stabilisce che per tributi propri, ai fini delle disposizioni del medesimo articolo 13, si intendono i tributi la cui titolarità giuridica e il cui gettito siano integralmente attribuiti ai medesimi enti, con esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni a enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali. Le Regioni ricorrenti contestano la definizione fornita di "tributi propri", ritenendo tali quelli il cui gettito spetta integralmente alle Regioni. La Corte osserva che la definizione offerta si riferisce solo a quella disposizione, non è di carattere generale ed è conforme alla stessa giurisprudenza costituzionale, in base alla quale sono tributi propri, nel senso del nuovo art. 119 Cost., quelli stabiliti dalla Regione con propria legge e non anche quelli il cui gettito sia attribuito alle Regioni, ma istituiti con leggi statali (sentenze 297 e 311 del 2003 sulle tasse automobilistiche regionali; 296/2003 e 241/2004 in tema di IRAP; 37/2004 in tema di imposta sulla pubblicità, ICI e addizionale IRPEF).


Dichiarazione:


Dichiara infondate tutte le censure.