Sentenza n.380 - deposito 14 2004


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promosso dalla Regione Marche.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata prevede che, ai medici che conseguono la specializzazione, è riconosciuto ai fini dei concorsi l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.


Motivi del ricorso


Contrasto con l'art. 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto l'equivalenza ai fini concorsuali del titolo di specializzazione e del lavoro dipendente incide, per le procedure concorsuali di accesso del personale medico alle aziende del Servizio sanitario nazionale, sulla materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti locali, appartenente alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.


Decisione della Corte


La disposizione mira a definire le posizioni dei medici specializzati, operanti di fatto negli ospedali, in regime di precariato, mediante la valorizzazione della professionalità da essi acquisita e a tal fine equipara i medici che hanno conseguito la specializzazione ai lavoratori dipendenti. Essa non attiene alla disciplina dell'istruzione, ma ad un momento successivo a quello del conseguimento del titolo abilitativo, e neanche alla materia dell'ordinamento civile, che si riferisce all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, e quindi alla disciplina del rapporto già instaurato. Attiene invece alla disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego: la regolamentazione dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all'ambito della competenza statale solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali. Accoglie la tesi della Regione secondo cui la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale spetta alla competenza residuale delle Regioni (sentenza 2/2004), nel rispetto evidentemente dei limiti costituzionali (sentenza 274/2003).


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della l. 289/2002.