Sentenza n.378 - deposito 6 2004

Statuto Regione Umbria


Giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2; 39, comma 2; 40; 66, commi 1 e 2; 82 dello Statuto della Regione Umbria, approvato in seconda deliberazione il 29 luglio 2004, pubblicato sul BUR 11 agosto 2004 promossi dal Governo e da un consigliere regionale di minoranza con ricorsi depositati il 15 e il 20 settembre 2004.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Motivi dei ricorsi e decisione della Corte



Il comma 1 dell'art. 9 riconosce i diritti della famiglia e prevede l'adozione di ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida. Il comma 2 dispone che la Regione tutela forme di convivenza ulteriori rispetto a quella costituita dalla famiglia. Il Governo ravvisa violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.) ed eccesso dei contenuti consentiti agli statuti regionali (art. 123 Cost.). La Corte riprende quanto già esposto nella sentenza 372/2004 (sullo Statuto della Regione Toscana) quanto al contenuto necessario e a quello eventuale degli statuti regionali, e alla circostanza che le disposizioni censurate, anche se inserite in un atto-fonte, non hanno alcuna efficacia giuridica, ma si collocano sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale. L'art. 9, comma 2, non ha carattere prescrittivo e neanche vincolante: esplica una funzione di natura culturale o politica, ma non normativa. Consegue l'inammissibilità della censura per inidoneità lesiva della disposizione impugnata.



L'art. 39, comma 2, prevede che la Giunta regionale possa, previa autorizzazione con legge regionale, adottare regolamenti di delegificazione. Il Governo ravvisa violazione dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione e del principio di separazione dei poteri tra organo legislativo e organo esecutivo. I principi fondamentali dettati con legge dello Stato dovrebbero essere attuati in via legislativa. La Corte osserva che la disposizione riproduce a livello regionale il modello di delegificazione sancito a livello statale dall'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, modello largamente utilizzato a livello regionale pur in assenza di disposizioni statutarie in tal senso, nel quale la legge autorizza l'adozione del regolamento, all'entrata in vigore del quale si verifica l'effetto abrogativo. La disposizione non conferisce alcuna potestà legislativa alla Giunta: prevede che la legge contenga le norme generali regolatrici della materia e la clausola abrogativa delle disposizioni vigenti: il regolamento determina semplicemente il termine iniziale dell'abrogazione.



L'art. 40 prevede che la Giunta può, previa legge regionale di autorizzazione, presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico di disposizioni legislative soggetti alla sola approvazione finale del Consiglio. Il Governo ravvisa violazione dell'art. 121 della Costituzione e del principio di separazione dei poteri tra organo legislativo e organo esecutivo della Regione, che non consente deleghe legislative. Il vizio della separazione delle competenze non è sanato dalla previsione della approvazione finale del testo unico da parte del Consiglio, in quanto si tratta di approvazione meramente formale, senza potere di modifica del testo La Corte ritiene che la disposizione non attribuisca alla Giunta deleghe legislative finalizzate al riordino e alla semplificazione normativa, ma solo preveda il conferimento da parte del Consiglio alla Giunta di presentare al Consiglio stesso un progetto di testo unico delle disposizioni esistenti, che non può andare oltre il mero riordino e la semplificazione. Qualsiasi modifica sostanziale deve infatti tradursi in modifica della legge di autorizzazione alla redazione del testo unico.



L'art. 66, commi 1 e 2, stabilisce l'incompatibilità tra la carica di componente della Giunta e quella di consigliere regionale. Il Governo ravvisa violazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, che riserva alla legge regionale l'individuazione dei casi di incompatibilità, nei limiti dei principi sanciti dalla legge statale. La Corte ritiene la censura fondata: la determinazione statutaria delle norme relative al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale contrasta con l'art. 122 della Costituzione, che riserva la materia alla legge regionale, nei limiti indicati dalla legge della Repubblica. La dichiarazione di illegittimità del primo comma dell'art. 66 si estende anche ai commi 2 e 3: la dichiarazione di illegittimità consequenziale si applica infatti non solo ai giudizi in via principale, ma anche al giudizio che ha per oggetto le deliberazioni statutarie.



L'art. 82 attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il Governo ravvisa violazione degli articoli 121 e 134 Cost. in quanto si conferisce ad un organo amministrativo il potere di sindacare le leggi e i regolamenti adottati dagli organi regionali. La Corte osserva che il potere consultivo attribuito alla Commissione di garanzia su leggi e regolamenti regionali si esplica attraverso pareri che, se anche negativi sul piano della conformità statutaria, determinano solo l'obbligo di riesame. Non sono previste maggioranze qualificate e non vi sono vincoli in ordine alla modifica delle disposizioni interessate. Relativamente alla impugnativa proposta da un consigliere regionale di minoranza, che denunciava violazione della procedura indicata dall'art. 123 della Costituzione, in quanto prima della seconda votazione sono state apportate all'art. 9 innovazioni sostanziali che hanno pesato sulla votazione finale, il Governo aveva osservato che gli articoli 123 e 127 della Costituzione e l'art. 2 della l. 1/1948 sui giudizi di legittimità costituzionale individuano solo nel Governo e nelle Giunte regionali gli organi che possono ricorrere in via principale contro la Corte costituzionale. La Corte accoglie le censure governative.


Dichiarazione:


Dichiara inammissibile il ricorso del consigliere regionale e la questione relativa all'art. 9, comma 2; l'illegittimità costituzionale dell'art. 66; non fondate le questioni relative agli articoli 39, comma 2, 40 e 82 della deliberazione statutaria della Regione Umbria.