Sentenza n.376 - deposito 6 2004

Giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 702 (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19) approvato dalla Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'atto impugnato stabilisce che il comma 1 dell'art. 13 della l.r. 19/1997 deve essere fin dalla sua entrata in vigore interpretato nel senso che le condizioni di ineleggibilità dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana sono regolate, sia per quanto concerne la individuazione delle singole cause di ineleggibilità e incompatibilità, sia per quanto riguarda la disciplina degli aspetti procedurali, dagli articoli 2, 3 e 4 della l. 154/1981.

Motivi del ricorso

Adeguando il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali alla normativa statale contenuta nella l. 154/1981, l'atto impugnato assume efficacia retroattiva. In tal modo il legislatore regionale innova la disciplina; determina retroattivamente la eliminazione delle situazioni peculiari previste dalla l.r. 29/1951; l'intervento non è più qualificabile come legge di interpretazione autentica ed è impropria la definizione contenuta nel titolo del provvedimento legislativo.

Decisione della Corte

Quanto alla retroattività, l'art. 11 della preleggi ha per il legislatore regionale lo stesso significato che ha per quello statale, con la possibilità, per l'uno e per l'altro, di emanare, con esclusione della materia penale (art. 25 Cost.), norme legislative alle quali può essere attribuita efficacia retroattiva (713/1988 e 19/1989).
Il divieto di retroattività della legge costituisce principio di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, ma non riveste rilievo costituzionale. Il legislatore, sia statale sia regionale, può emanare norme aventi efficacia retroattiva, purché la retroattività sia giustificata sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Occorre di volta in volta verificare se sono stati valicati i limiti posti al legislatore di conferire efficacia retroattiva alla legge.

La disposizione censurata non contiene elementi che facciano propendere per la illegittimità, né sotto il profilo della irragionevolezza, né quanto all'eventuale incidenza su un contenzioso pendente o su rapporti pendenti.
Essa mira a realizzare l'allineamento quasi totale della legislazione siciliana a quella nazionale e quindi a ridurre le ipotesi di restrizione all'accesso alle cariche elettive, in linea con il precetto di cui all'art. 51 Cost., in base al quale "l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità è l'eccezione" e anche in linea con la esigenza di una tendenziale uniformità, sul piano nazionale, della disciplina dell'elettorato passivo (giurisprudenza costante).

Dichiarazione:

Dichiara infondata la questione di illegittimità costituzionale.