Sentenza n.172 - deposito 11 2004

Impianti di distribuzione di carburanti - poteri sostitutivi della Regione


Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo degli articoli 4, comma 1, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 4, comma 1, della l.r. Marche 15/2002 prevede la realizzazione di impianti di distribuzione dei carburanti nel rispetto delle prescrizioni della medesima legge e del successivo regolamento; l'art. 5 riguarda l'autorizzazione all'esercizio provvisorio rilasciato sulla base di una domanda dell'interessato, in caso di ristrutturazione totale o parziale dell'impianto. L'art. 11, comma 2, attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti anche di carattere sostitutivo idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.


Motivi del ricorso


La legge regionale interviene in una materia che costituisce oggetto di numerose discipline connesse a settori di competenza esclusiva dello Stato: sistema tributario, sicurezza, ordinamento civile, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettere e), h), l), s), della Costituzione) o comunque affidata alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni (energia e tutela della salute). L'art. 4, comma 1, non considera la normativa statale in tema di localizzazione e costruzione degli impianti di distribuzione dei carburanti; l'art. 5 affida ad un soggetto privato, cd “tecnico abilitato”, compiti che attengono ad aspetti non riconducibili alle competenze legislative regionali; l'art. 11, comma 2, sull'esercizio dei poteri sostitutivi, contrasta con gli articoli 114, commi primo e secondo, 117, comma secondo, lettera p), e 120, comma secondo, della Costituzione.


Decisione della Corte


La questione relativa all'art. 4, comma 1, non è fondata: l'assenza di un espresso riferimento alla legislazione statale vigente in materia di impianti di distribuzione di carburanti non esclude la necessità di conformarsi a tutte le relative previsioni legislative statali. L'art. 5, che indica i profili che devono essere presi in considerazione nella perizia giurata, non incide sulla disciplina di materie non di competenza legislativa regionale, ma si limita a precisare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un attività ricadente in un settore di competenza regionale. Neanche è fondata la questione relativa all'art. 11, comma 2, sui poteri sostitutivi. La Corte ha già avuto modo in diverse occasioni (sentenze 43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004) di precisare che i mutati criteri di riparto delle funzioni amministrative sono articolati per un verso nella generale attribuzione degli stessi all'ente comunale e per altro nella flessibilità assicurata al sistema dalla clausola in base alla quale, al fine di assicurare l'esercizio unitario, si prevede il conferimento di funzioni amministrative a province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. La consolidata tradizione legislativa ha sempre ammesso interventi sostitutivi anche da parte di enti diversi dallo Stato e dal Governo. Nelle precedenti sentenze (quelle già richiamate e anche la 313 del 2003) sono stati indicati i presupposti sostanziali e procedurali per l'esercizio dei poteri sostitutivi. L'art. 11, comma 2, della l.r. Marche 15/2002 non contrasta con alcuno dei limiti e delle condizioni indicati.


Dichiarazione:


Dichiara non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate.