Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 67 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promosso dalla Regione Emilia – Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione estende ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti la normativa relativa alla promozione e allo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, stabilendo che i relativi criteri e le procedure applicative, compresa la definizione dei fondi a tal fine destinati, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato – Regioni.
Motivi del ricorso
Gli incentivi alle imprese giovanili costituiscono materia di potestà regionale esclusiva. Lo Stato può, in forza del quinto comma dell'art. 119 della Costituzione, destinare risorse aggiuntive a determinati Comuni per promuovere lo sviluppo economico, ma non può definire i criteri di gestione delle risorse. La disposizione attribuisce al CIPE un potere normativo relativo alla gestione del Fondo, mentre avrebbe dovuto prevedere la mera attribuzione delle risorse aggiuntive alle Regioni, o almeno che il CIPE agisse previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni.
Decisione della Corte
La censura è generica: gli incentivi alle imprese in generale e a quelle giovanili in particolare possono essere riferiti ad una pluralità di materie. Tra l'altro, gli incentivi in questione non sono circoscritti in ambito esclusivamente regionale, ma sono destinati ad operare su tutto il territorio nazionale.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibile la questione.