Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promossi dalle Province autonome di Bolzano, di Trento e dalla Regione Trentino Alto Adige.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il primo periodo del comma 18, non censurato, stabilisce che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Il secondo periodo aggiunge: “Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005”.
Motivi del ricorso
La determinazione unilaterale da parte del Ministro, in mancanza di accordo, dei flussi di cassa verso gli enti, svuota di significato la stessa previsione dell'accordo; permettere allo Stato di incidere unilateralmente sull'ammontare delle risorse di cui l'ente può disporre impedisce che l'ente autonomo svolga le funzioni legislative e amministrative che gli spettano, in violazione delle norme statutarie. Se anche lo Stato potesse esercitare un simile potere, esso dovrebbe essere intestato non ad un singolo Ministro, ma al Governo nel suo complesso.
Decisione della Corte
Non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse con obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. In via transitoria possono essere imposti limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi (sentenza 36/2004). L'obbligo delle Regioni speciali di concorrere agli obiettivi di stabilizzazione finanziaria era già sancito dalla l. 449/1997 e poi ribadito dal d.l. 347/2001, convertito nella l. 405/2001, che ha stabilito che esse avrebbero concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004. Questi accordi sono poi intervenuti sia per l'anno 2003 sia per l'anno 2004. Pur dovendosi privilegiare il metodo dell'accordo, non si può escludere che, nella pendenza delle trattative finalizzate al suo raggiungimento, lo Stato possa agire autonomamente, imponendo alle Regioni speciali limiti analoghi a quelli imposti alle Regioni ordinarie (v. art. 29, comma 2, della stessa l. 289/2002), nell'esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica e in vista degli obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, al cui raggiungimento sono tenuti tutti gli enti, anche quelli ad autonomia speciale.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la censura sollevata al secondo periodo del comma 18 dell'art. 29 della l. 289/2002.