Giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e della legge 1° agosto 2003, n. 212 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.) nella parte in cui modifica l'articolo 24 della l. 289/2004, promossi dalle Regioni Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Emilia - Romagna, Veneto e Valle d'Aosta.
Motivi del ricorso
La materia dell'acquisito dei beni e dei servizi non è compresa tra quelle di competenza esclusiva statale e neanche tra quelle di legislazione concorrente, rientra quindi nella competenza residuale regionale. Sono censurati il carattere estremamente dettagliato della disposizione e la contraddittorietà tra la invocata tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale, e l'affermazione contenuta nel comma 9, in base alla quale si tratterebbe di norme di principio e di coordinamento. La comunicazione alla Corte dei conti prevista dal comma 5 costituisce mero adempimento "burocratico".
Decisione della Corte
La disposizione impugnata è stata in seguito modificata dalla l. 326/2004 e poi quasi totalmente abrogata dall'art. 3 della l. 350/2003 (Legge finanziaria 2004). Quasi tutte le Regioni hanno rinunciato ai ricorsi o ritenuto cessata la materia del contendere; la Regione Veneto ritiene invece che sussista ancora un interesse al ricorso, in quanto l'abrogazione non ha efficacia retroattiva: anche se per poco, le disposizioni hanno prodotto effetti. La censura relativa al comma 5 è inammissibile in quanto riferita a parametri costituzionali diversi dalla tutela della propria sfera di autonomia (sentenze 4, 6 e 196 del 2004). Le procedure di evidenza pubblica rivestono rilievo fondamentale per la tutela della concorrenza tra gli operatori economici interessati alle commesse pubbliche, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), della Cost.). Essa costituisce competenza trasversale, coinvolge più ambiti materiali, si caratterizza per la natura funzionale (individua non gli oggetti ma le finalità) e legittima l'intervento dello Stato anche su materie di competenza regionale (sentenze 14 e 272 del 2004). L'intervento del legislatore statale è legittimo se contenuto entro i canoni della adeguatezza e della proporzionalità. L'estensione della procedura ad evidenza pubblica agli acquisti sotto la soglia comunitaria dei beni e dei servizi non costituisce disciplina di dettaglio e neanche principio fondamentale, ma norma di principio e di coordinamento: si tratta di un caso di legislazione esclusiva e trasversale dello Stato, che si fonda sulla potestà statale di regolare il mercato e di favorire i rapporti concorrenziali. Il comma 4 dell'art. 24, che sanziona con la nullità i contratti stipulati in violazione degli obblighi stabiliti e prevede ipotesi di responsabilità per i dipendenti che li hanno sottoscritti, non verte nella materia ordinamento degli uffici regionali, di competenza residuale, ma nella materia giurisdizione e ordinamento civile. La competenza regionale comprende la disciplina del rapporto di impiego o di servizio dei propri dipendenti, ma non può incidere sul regime della stessa responsabilità amministrativa.
Dichiarazione:
Dichiara estinto il giudizio promosso dalla Regione Valle d'Aosta che ha rinunciato al ricorso; cessata la materia del contendere in relazione ai giudizi promossi dalle Regioni Toscana, Piemonte, Emilia - Romagna, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano. Dichiara alcune questioni sollevate dalla Regione Veneto inammissibili e alcune infondate.