Sentenza n.334 - deposito 10 2004


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) promosso con ordinanza 23 gennaio 2004 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione sulla richiesta presentata dal Comune di San Michele al Tagliamento (di distacco dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia-Giulia).


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 42, secondo comma, della l. 352/1970 prevede che le richieste di referendum per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione di una o più Province o di uno o più Comuni devono essere corredate - oltre che dalle deliberazioni, identiche nell'oggetto, dei Consigli degli enti interessati alla modifica territoriale - dalle deliberazioni, identiche nell'oggetto, di tanti Consigli di Province o di Comuni che rappresentino almeno un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni investite dal procedimento di distacco-aggregazione.


Motivi del ricorso


La previsione della necessaria partecipazione alla promozione delle iniziative referendarie anche di enti diversi da quelli richiedenti il distacco-aggregazione contrasta con la modifica apportata all'art. 132, secondo comma, della Costituzione, dall'art. 9 della l. cost. 3/2001.


Decisione della Corte


La legittimazione a promuovere la consultazione referendaria spetta soltanto alle popolazioni dell'ente o degli enti interessati all'istanza di distacco-aggregazione. La riforma ha inteso evitare che maggioranze non direttamente coinvolte nel cambiamento possano contrastare ed annullare anche le determinazioni iniziali delle collettività che intendono rendersi autonome o modificare la propria appartenenza regionale. Le valutazioni di tali popolazioni sono tutelate nelle fasi successive alla presentazione della mera richiesta di referendum: nel procedimento di approvazione della legge statale, la norma costituzionale inserisce l'audizione dei Consigli delle Regioni coinvolte, dalla quale possono emergere interessi locali contrapposti o anche non integralmente concordanti con quelli espressi nella soluzione della rigida alternativa dell'istituto referendario. L'espressione “popolazioni interessate” utilizzata nel secondo comma dell'art. 132 si riferisce solo ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della l. 352/1970 nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad un'altra deve essere corredata, oltre che dalle deliberazioni dei Consigli degli enti territoriali interessati al distacco, anche dalle deliberazioni di tanti Consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco.