Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 30, commi 1, 2, 5 e 15, e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) promossi dalle Regioni Toscana, Emilia - Romagna e Veneto.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 30 della l. 289/2002 prevede: - che, in attesa della attuazione dell'art. 119 della Costituzione, con decreto interministeriale e d'intesa con la Conferenza unificata, viene effettuata la ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente attualmente attribuiti alle Regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze; con decreto governativo sono definiti i criteri di ripartizione del fondo (comma 1); - i criteri di riparto da parte di organi statali del fondo di offerta turistica (comma 2); - la ripartizione fra le Regioni dell'importo, determinato per legge, corrispondente alla perdita del gettito corrispondente alla riduzione dell'accisa sulla benzina (comma 5); - la nullità degli atti e dei contratti conclusi in violazione del divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento e la irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che abbiano assunto le relative deliberazioni (comma 15). L'art. 91 della l. 289/2002 disciplina come fondo ministeriale un fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asili-nido o micro-nidi.
Motivi del ricorso
La previsione di un procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali e le altre previsioni contenute nel comma 1 contrastano con l'art. 119 della Costituzione ed eccedono i poteri legislativi statali in relazione alla determinazione dei principi fondamentali in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica; il comma 2 viola anche l'art. 117 della Costituzione in quanto interviene in materia riconducibile alla competenza residuale regionale; il comma 5 prevede un coinvolgimento solo in forma consultiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni; il comma 15 viola la potestà legislativa regionale residuale in tema di ordinamento del proprio personale. L'art. 91 sugli asili nido verte in materia non di competenza statale, e inoltre per il fondo previsto è un fondo settoriale, escluso dall'art. 119 della Costituzione.
Decisione della Corte
Il processo di attuazione dell'art. 119 Cost. esige l'intervento del legislatore statale che dovrà fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario e definire gli spazi entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva dello Stato, delle Regioni e degli enti locali (sentenza 37/2004). In attesa della disciplina di attuazione dell'art. 119 della Costituzione (alquanto lontana, come si evince dai rinvii del termine dei lavori dell'Alta Commissione di studio di recente spostati al 30 settembre 2005), lo Stato può adottare discipline parzialmente modificative, anche se non peggiorative della situazione preesistente. Il comma 1 dell'art. 30 introduce in via transitoria una parziale razionalizzazione di alcuni tipi di trasferimenti erariali alle Regioni, prevedendo il necessario consenso della Conferenza unificata sulle eventuali determinazioni governative: si tratta di una disciplina transitoria finalizzata alla attuazione dell'art. 119 della Costituzione. Non ritiene fondate le censure relative al comma 1 dell'art. 30 della l. 289/2002. Il comma 2 dell'art. 30 si limita a modificare le modalità di riparto del fondo previsto dall'art. 6 della l. 135/2001 recante la riforma della legislazione statale del turismo, indicando una quota la cui distribuzione era originariamente lasciata alla valutazione discrezionale delle richieste regionali da parte del Ministero, sentita la Conferenza unificata. L'attuale disciplina rinvia ad un decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La questione relativa al comma 5 si è esaurita con l'adozione di due decreti ministeriali adottati con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle Regioni. Per questa parte è cessata la materia del contendere. Il comma 15 non inerisce alla materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa e contabile delle Regioni e degli enti locali, ma trova il suo fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell'art. 119, configurando esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto contenuto nella disposizione costituzionale (ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento). Non ritiene fondate le censure relative ai commi e 2, 5 e 15 dell'art. 30 della l. 289/2002. I primi cinque commi dell'art. 91 vertono in una materia, gli asili nido, rientrante nella potestà legislativa concorrente, in quanto la relativa disciplina ricade per un verso nella materia dell'istruzione, sia pure in relazione alla fase prescolare del bambino, e per altro in quello della tutela del lavoro dei genitori (sentenza 370/2003). In questi ambiti, il legislatore statale può solo dettare i principi fondamentali della materia e non una disciplina dettagliata ed esaustiva come quella contenuta nelle disposizioni censurate.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dei primi cinque commi dell'art. 91; inammissibile la questione relativa al comma 6 per difetto di motivazione; non fondate le altre censure.