Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi da 99 a 103, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promossi dalle Regioni Toscana ed Emilia – Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4 della l. 350/2003 prevede che: – agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi (comma 99); – viene a tal fine istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e da altri intermediari finanziari, che può essere utilizzato anche per la corresponsione di contributi agli studenti privi di mezzi (comma 100); – il Fondo è gestito da Sviluppo Italia spa, sulla base di criteri e indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome (comma 101); – la dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004 (comma 102); – sono abrogate le disposizioni della l. 390/1991 sul diritto agli studi universitari in materia di prestito d'onore (comma 103).
Motivi del ricorso
Lesione della sfera di competenza regionale esclusiva (diritto allo studio) o, al più, concorrente (istruzione) e inoltre del principio di autonomia finanziaria regionale, sancito dall'art. 119 della Costituzione, che non consente allo Stato la creazione di fondi speciali gestiti a livello centrale in materie appartenenti alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, delle Regioni.
Decisione della Corte
L'istituto del prestito fiduciario per il finanziamento degli studi costituisce una ipotesi di mutuo agevolato, caratterizzato dalla finalità del finanziamento degli studi, erogato dalle banche o dagli altri intermediari finanziari in favore di soggetti individuati in via generale dalla legge. Gli aspetti della disciplina attinenti alla istituzione del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari rientrano nella disciplina dei mercati finanziari e della tutela del risparmio gestito dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, di competenza dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). Non ravvisa profili di illegittimità nei commi 99, 100 e 102 dell'art. 4 della l. 350/2003. Le modalità di utilizzo del fondo di garanzia attengono invece alla materia dell'istruzione, di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.). Affidare la gestione del Fondo a Sviluppo Italia spa, società interamente partecipata dallo Stato, sulla base di criteri e indirizzi governativi, prevedendo un ruolo meramente consultivo delle Regioni attraverso la Conferenza permanente, costituisce lesione delle competenze regionali.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità del comma 101 dell'art. 4 della l. 350/2003 e del comma 103 nella parte in cui non prevede che la sua abrogazione decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina da emanare in sostituzione del comma 101 dello stesso art. 4.