Sentenza n.307 - deposito 21 2004


Giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) e dell'articolo 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) promossi dalla Regione Emilia - Romagna.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 27 della l. 289/2002 istituisce un fondo speciale denominato “PC ai giovani”, destinato a finanziare un progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri per favorire la diffusione degli strumenti informatici fra i giovani che compiono 16 anni nel 2003. Prevede che con decreto interministeriale di natura non regolamentare vengano definite le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione degli incentivi. Il comma 9 dell'art. 4 della l. 350/2003 stabilisce che il fondo di cui all'art. 27 della l. 289/2002 è destinato a finanziare un analogo progetto promosso dallo stesso Dipartimento e rivolto ai giovani che compiano i 16 anni nel 2004. Il comma 10 dell'art. 4 della stessa legge stabilisce che risorse dello stesso fondo saranno finalizzate, fino al limite di 30 milioni di euro, alla istituzione di un ulteriore fondo, denominato “PC alle famiglie”, destinato a finanziare contributi in favore di quanti, titolari nel 2002 di un reddito non superiore a 15.000 euro, acquistino nell'anno 2004 un personal computer idoneo al collegamento ad internet.


Motivi del ricorso


L'istituzione di fondi settoriali in una materia appartenente alla competenza esclusiva regionale, l'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze e a quello per l'innovazione e le tecnologie di poteri normativi e al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie di poteri amministrativi di gestione dei fondi violano l'autonomia finanziaria, legislativa e amministrativa regionale. E' violato anche il principio di leale collaborazione, in quanto non viene prevista alcuna forma di coordinamento con le Regioni.


Decisione della Corte


I contributi finanziari vengono erogati dallo Stato con carattere di automaticità in favore di soggetti individuati in base all'età o al reddito, in un'ottica volta a favorire la diffusione della cultura informatica tra i giovani e nelle famiglie. Lo sviluppo della cultura attraverso l'uso dello strumento informatico fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), risponde a finalità di interesse generale e non risulta invasivo di competenze legislative regionali. La provvista destinata ad alimentare i due fondi è costituita dalle disponibilità del Fondo istituito presso il Ministero del tesoro a garanzia dei crediti al consumo erogati dalle banche nel quadro di un precedente programma di incentivazione della diffusione tra i giovani delle tecnologie informatiche. Non vi è riduzione della ordinaria provvista finanziaria destinata alle Regioni. Poiché non è coinvolta alcuna potestà regionale, non ravvisa violazione del principio di leale collaborazione.


Dichiarazione:


Dichiara infondate le questioni sollevate.